Art. 50 — Aggiornamento delle misure tecniche di sicurezza
Il concessionario è tenuto a eseguire, nei termini che gli sono fissati, adattamenti, modifiche, sistemazioni e ogni altro lavoro che nel corso della concessione siano prescritti dall'amministrazione concedente a tutela dell'incolumità e della sicurezza.
In caso di inosservanza l'amministrazione ha facoltà di sospendere in tutto o in parte l'esercizio dello stabilimento o del deposito.