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Regolamento della Navigazione Marittima
› DELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA NAVIGAZIONE › DEL DEMANIO MARITTIMO › Delle concessioni per stabilimenti e depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive
Art. 42 — Competenza per le concessioni
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 1975, N. 988