Art. 492 — Distribuzione delle somme ricavate

(Distribuzione delle somme ricavale)

Se il sopravanzo del rendiconto non è inferiore allo importo dei crediti e delle spese del creditore procedente e dei creditori intervenuti e ipotecari, il giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, il capo del l'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, ne dispone l'assegnazione secondo gli articoli 596 a 598 del codice di procedura civile e dichiara la chiusura del processo di esecuzione.

Se il sopravanzo eccede l'importo dei crediti e delle spese di cui al precedente comma, il giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, il capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, ne dispone l'assegnazione al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.

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