Art. 312 — Istituzioni di carattere privato con personalità giuridica

Agli effetti dell'articolo 143 del codice, tra le società s'intendono compresi gli enti di carattere privato che abbiano acquistato la personalità giuridica a norma dell'articolo 12 del codice civile.

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  • Regolamento della Navigazione Marittimaart. 310