Art. 263 — Conduttore per il traffico locale

Per conseguire il titolo di conduttore per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;

2) non avere riportato condanne per i reati indicati nello art. 238, n. 4;

3) avere compiuto i 18 anni di età;

4) avere assolto l'obbligo scolastico;

5) avere effettuato 12 mesi di navigazione in servizio di coperta su qualsiasi tipo di nave.

Il conduttore per il traffico locale può condurre navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, adibite al trasporto di merci nel circondario di iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi, e non superiore alle 5 tonnellate; adibite ml trasporto di passeggeri entro tre miglia dalla costa, nel circondario di iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi.

Il conduttore per il traffico locale che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di natanti adibiti al traffico, nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dei natanti stessi.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →