Art. 259 — Capo barca per il traffico nello Stato

Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico nello Stato occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;

2) avere compiuto i 21 anni di età;

3) avere conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico;

4) avere effettuato trenta mesi di navigazione in servizio di coperta;

5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Il capo barca per il traffico nello Stato può assumere il comando:

a) di navi di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate adibite al trasporto di merci lungo le coste continentali ed insulari dello Stato, entro le venti miglia dalla costa;

b) di navi di stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate, adibite al trasporto di passeggeri lungo le coste continentali ed insulari dello Stato, entro i limiti del mare territoriale.

I sottocapi nocchieri volontari della marina militare, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, purché abbiano compiuto trenta mesi di imbarco.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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