Art. 25

Prima dell'udienza della corte di cassazione, la cancelleria trasmette al presidente e ai consiglieri copia del provvedimento impugnato, dell'atto di impugnazione e delle memorie.

Testo aggiornato al 2025-12-12. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.