Art. 6 — Imposta di scopo

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i comuni, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche prevedere:

a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nell'articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del 2006;

b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dall'articolo 1, comma 147, della citata legge n. 296 del 2006;

c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa per l'opera pubblica da realizzare.

A decorrere dall'applicazione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile e alla disciplina vigente per tale tributo. Il comune adotta i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Testo vigente al 16 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Spiegazione

I comuni possono disciplinare con un regolamento l’imposta di scopo e ampliare le opere pubbliche finanziabili rispetto a quelle già previste. Possono inoltre prolungarne l’applicazione fino a dieci anni e destinare il gettito a coprire l’intero costo dell’opera. Con l’applicazione sperimentale dell’imposta municipale propria, l’imposta di scopo si basa sulle regole e sulla base imponibile di quel tributo; se era già stata istituita, continua ad applicarsi. Il comune deve apportare gli eventuali adeguamenti necessari.

Perché esiste questa norma

La norma consente ai comuni di reperire risorse per realizzare opere pubbliche, offrendo maggiore flessibilità nella scelta degli interventi e nella copertura dei costi. Coordina inoltre l’imposta di scopo con la disciplina dell’imposta municipale propria, così da garantirne la continuità e il corretto funzionamento.

Domande frequenti

Il gettito può coprire tutto il costo di un’opera pubblica?

Sì. Il regolamento comunale può prevedere che l’imposta finanzi l’intero costo dell’opera.

Per quanti anni può essere applicata l’imposta di scopo?

Il comune può portare la durata massima fino a dieci anni, intervenendo con il regolamento previsto dalla norma.

Il comune può scegliere opere diverse da quelle già ammesse?

Sì. Il regolamento può individuare ulteriori opere pubbliche finanziabili rispetto a quelle già previste dalla disciplina richiamata.

Che cosa succede a un’imposta di scopo già istituita quando si applica l’imposta municipale propria?

Continua ad applicarsi, ma facendo riferimento alla base imponibile e alla disciplina vigenti per l’imposta municipale propria.

Il comune deve modificare la propria disciplina dopo questo passaggio?

Deve adottare gli eventuali provvedimenti correttivi necessari per rispettare le disposizioni che regolano l’imposta di scopo.