Art. 14 — Liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 54 è inserito il seguente: "Art. 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni) - 1.

Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.

Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al contribuente, nonché per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la segnalazione all'amministrazione di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione.

I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.";

b) nell'articolo 55, secondo comma, riguardante il potere di procedere ad accertamento induttivo in talune ipotesi, sono soppresse le parole: "presentata è priva di sottoscrizione e il contribuente non ha provveduto, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, alla sottoscrizione o".

Testo vigente al 18 giugno 2025. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Spiegazione

L’amministrazione finanziaria verifica automaticamente le dichiarazioni IVA, di regola entro l’inizio del periodo previsto per presentare quelle dell’anno successivo. Può correggere errori di calcolo, dati riportati dalle dichiarazioni precedenti e controllare se sono stati eseguiti i versamenti indicati. Se emerge una differenza, comunica l’esito al contribuente, che può correggere la posizione o segnalare elementi non considerati. I dati contabili risultanti dalla verifica assumono valore come se fossero stati dichiarati dal contribuente; inoltre viene eliminata una specifica condizione relativa alla dichiarazione non sottoscritta nell’accertamento induttivo.

Perché esiste questa norma

La norma mira a rendere più rapidi e uniformi i controlli sulle dichiarazioni IVA, sfruttando dati già disponibili e riducendo gli errori ripetitivi. La comunicazione consente al contribuente di regolarizzare la posizione e all’amministrazione di ricevere eventuali chiarimenti.

Domande frequenti

Entro quando viene effettuato il controllo automatico della dichiarazione IVA?

Il controllo deve essere eseguito entro l’inizio del periodo in cui si presentano le dichiarazioni relative all’anno successivo.

Che cosa succede se ho sbagliato una somma nella dichiarazione?

L’amministrazione può correggere automaticamente gli errori materiali o di calcolo relativi al volume d’affari e alle imposte.

Se ho riportato male un credito IVA precedente, il controllo può correggerlo?

Sì. La verifica può rettificare gli errori materiali nel trasferimento delle eccedenze d’imposta risultanti dalle dichiarazioni precedenti.

Ricevere la comunicazione significa che ho commesso un illecito?

Non necessariamente. La comunicazione segnala una differenza emersa dal controllo e consente di regolarizzare gli aspetti formali o fornire dati non considerati.

Che effetto ha la modifica sulla dichiarazione non firmata?

È stata eliminata una specifica condizione collegata alla mancata sottoscrizione entro il termine indicato nell’invito dell’ufficio, nell’ambito dell’accertamento induttivo previsto dalla disciplina IVA.