Art. 565 — Intervento tardivo

I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente.113a115116

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