Art. 141 — Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori

Contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Il giudice delegato decide sul reclamo sentite le parti, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.

Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.

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