Art. 5 — Atti di disposizione del proprio corpo

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. (3a) (15a) (15b) (56a) (64a) (142a) (150a) (174a) (256a) (265a) (203a) (221a) (231a) (245) 289a

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