Corte costituzionale

Sentenza n. 149/2026

Corte cost., sent. 24 luglio 2026, n. 149

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
149/2026
Data di deposito
24 luglio 2026
Data di decisione
20 maggio 2026
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonella Sciarrone Alibrandi
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:149

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui dispone che il divieto di concessione dei benefici ivi previsto opera per un periodo di tre anni dal momento in cui «è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2», anziché «per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, decorrente dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2»;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 3, ordin. penit., nella parte in cui dispone che il divieto di concessione dei benefici ivi previsto opera dal momento «in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2026

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

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