Corte costituzionale
Sentenza n. 146/2026
Corte cost., sent. 23 luglio 2026, n. 146
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 146/2026
- Data di deposito
- 23 luglio 2026
- Data di decisione
- 22 giugno 2026
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:146
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal Giudice di pace di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Giudice di pace di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dal Giudice di pace di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze