Corte costituzionale

Sentenza n. 140/2026

Corte cost., sent. 21 luglio 2026, n. 140

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
140/2026
Data di deposito
21 luglio 2026
Data di decisione
24 giugno 2026
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:140

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»), sollevate dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, per disparità di trattamento rispetto ai vicesovrintendenti del personale che espleta funzioni di polizia nella Polizia di Stato, nonché in riferimento all'art. 3, secondo comma, Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. n. 95 del 2017, come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 126 del 2018, sollevate dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., per irragionevolezza intrinseca e per disparità di trattamento rispetto ai vicesovrintendenti che, nell'ambito del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica nella Polizia di Stato, ottengono la promozione sulla base dei concorsi interni ordinari, nonché in riferimento all'art. 97, secondo comma, Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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