Corte costituzionale

Sentenza n. 125/2026

Corte cost., sent. 14 luglio 2026, n. 125

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
125/2026
Data di deposito
14 luglio 2026
Data di decisione
20 maggio 2026
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Luciani
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:125

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 509, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui, nel prevedere che «[i]l personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, «non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Massimo LUCIANI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2026

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

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