Corte costituzionale
Ordinanza n. 67/2026
Corte cost., ord. 30 aprile 2026, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 67/2026
- Data di deposito
- 30 aprile 2026
- Data di decisione
- 13 aprile 2026
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Alessandra Sandulli
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:67
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 6 aprile 1984
Massime
Massima n. 47541
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, è ammissibile l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4, comma 3, delle Norme integrative vigenti prima della modifica deliberata il 12 marzo 2026) e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura, ovvero quando un’eventuale pronuncia di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale produrrebbe un'immediata incidenza sulla posizione soggettiva dell’interveniente, in ragione di specifiche attribuzioni connesse alla norma censurata. (Precedenti: S. 199/2025; O. 85/25 - mass. 46800).(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 426 del 1984, l’intervento spiegato dalla Provincia autonoma di Bolzano. Conseguentemente è accolta l’istanza per prendere visione ed estrarre copia degli atti processuali, ai sensi dell’art. 5, comma 1, delle Norme integrativa. La Provincia, anche ove non è parte nel giudizio a quo, è legittimata a intervenire nei giudizi incidentali in cui sia controversa la costituzionalità di norme di attuazione dello statuto speciale, le quali riguardano un aspetto dell'autonomia provinciale e sono adottate secondo la procedura di cui all’art. 107 dello statuto che coinvolge la stessa Provincia; del pari anche nei giudizi in via principale, indipendentemente dalla notifica del ricorso, è stato ammesso l’intervento quando la questione di legittimità costituzionale ha per oggetto una norma di attuazione dello statuto speciale riguardante specificatamente attribuzioni costituzionalmente garantite alle stesse Province autonome) (Precedenti: S. 372/2022 - mass. 27230; S. 353/2001; ordinanza allegata alla O. 192/2024; O. 479/2002 - mass. 27410; O. 277/97 - mass. 23501).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile l'intervento spiegato dalla Provincia autonoma di Bolzano;
2) autorizza l'interveniente a prendere visione e trarre copia degli atti processuali del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Alessandra SANDULLI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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