Corte costituzionale
Ordinanza n. 113/2026
Corte cost., ord. 23 giugno 2026, n. 113
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 113/2026
- Data di deposito
- 23 giugno 2026
- Data di decisione
- 22 giugno 2026
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:113
Parametri
- art. 5, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 47622
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono intervenire, anche dopo l’entrata in vigore della novella delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 12 marzo 2026, solo i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, dovendosi intendere per rapporto dedotto in giudizio quello oggetto del giudizio a quo, sì che gli intervenienti possono vantare un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato a tale rapporto. (Precedenti: S. 159/2019 - mass. 41045; S. 98/2019 - mass. 42560; O.102/2026; O. 69/2026 - mass. 47482; O. 8/2026 - mass. 47188; O. 111/2020 - mass. 43311 ).(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, ai sensi del vigente art. 5 delle Norme integrative, l’intervento, in qualità di eredi legittimi, da parte di T. S., I. S. e G. S., nel giudizio avente ad oggetto il procedimento pendente innanzi alla Cassazione avverso il provvedimento della Corte d’appello di Roma che ha dichiarato inammissibile l’istanza di revoca del sequestro presentata da F. R. limitatamente ai beni dei quali quest’ultimo assume di essere proprietario o rispetto ai quali egli invoca un diritto personale di godimento. I soggetti indicati non sono parti del giudizio a quo, né possono essere qualificati come intervenienti nel giudizio costituzionale, in quanto privi di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio; pertanto, un’eventuale pronuncia di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale promosse d’ufficio dalle sezioni unite penali della Cassazione, non produce un’immediata incidenza sulla posizione soggettiva degli stessi, vantando, invece, gli stessi diritti su beni distinti, sui quali il giudizio a quo non potrebbe incidere, e che costituiscono oggetto di un diverso procedimento, attualmente pendente innanzi alla Cassazione. Né risulta sufficiente, ai fini dell’ammissibilità di un intervento ai sensi dell’art. 4, comma 3, delle Norme integrative, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa comunque influire. (Precedenti: S. 63/2026 - mass. 47467; O.102/2026; O. 85/2025 - mass. 46800).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento spiegato da T. S., I. S. e G. S.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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