Corte costituzionale

Ordinanza n. 113/2026

Corte cost., ord. 23 giugno 2026, n. 113

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
113/2026
Data di deposito
23 giugno 2026
Data di decisione
22 giugno 2026
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:113

Parametri

  • art. 5, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)

Massime

Massima n. 47622

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono intervenire, anche dopo l’entrata in vigore della novella delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 12 marzo 2026, solo i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, dovendosi intendere per rapporto dedotto in giudizio quello oggetto del giudizio a quo, sì che gli intervenienti possono vantare un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato a tale rapporto. (Precedenti: S. 159/2019 - mass. 41045; S. 98/2019 - mass. 42560; O.102/2026; O. 69/2026 - mass. 47482; O. 8/2026 - mass. 47188; O. 111/2020 - mass. 43311 ).(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, ai sensi del vigente art. 5 delle Norme integrative, l’intervento, in qualità di eredi legittimi, da parte di T. S., I. S. e G. S., nel giudizio avente ad oggetto il procedimento pendente innanzi alla Cassazione avverso il provvedimento della Corte d’appello di Roma che ha dichiarato inammissibile l’istanza di revoca del sequestro presentata da F. R. limitatamente ai beni dei quali quest’ultimo assume di essere proprietario o rispetto ai quali egli invoca un diritto personale di godimento. I soggetti indicati non sono parti del giudizio a quo, né possono essere qualificati come intervenienti nel giudizio costituzionale, in quanto privi di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio; pertanto, un’eventuale pronuncia di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale promosse d’ufficio dalle sezioni unite penali della Cassazione, non produce un’immediata incidenza sulla posizione soggettiva degli stessi, vantando, invece, gli stessi diritti su beni distinti, sui quali il giudizio a quo non potrebbe incidere, e che costituiscono oggetto di un diverso procedimento, attualmente pendente innanzi alla Cassazione. Né risulta sufficiente, ai fini dell’ammissibilità di un intervento ai sensi dell’art. 4, comma 3, delle Norme integrative, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa comunque influire. (Precedenti: S. 63/2026 - mass. 47467; O.102/2026; O. 85/2025 - mass. 46800).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento spiegato da T. S., I. S. e G. S.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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