Corte costituzionale

Ordinanza n. 102/2026

Corte cost., ord. 9 giugno 2026, n. 102

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
102/2026
Data di deposito
9 giugno 2026
Data di decisione
8 giugno 2026
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Pitruzzella
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:102

Parametri

  • art. 5, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
  • art. 4, 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
  • art. 4, 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)

Massime

Massima n. 47546

A seguito della deliberazione della Corte costituzionale del 12 marzo 2026, che ha introdotto modifiche alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, entrate in vigore l’8 maggio 2026, è immediatamente applicabile la novella che concerne il rito per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento (art. 5). Per converso, ai fini dell’accertamento dei presupposti di ammissibilità dell’intervento, trova applicazione la normativa vigente al momento del deposito dell’atto di intervento. (Precedente: O. 81/2026 - mass. 47422).

Massima n. 47547

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale possono intervenire [prima dell’applicabilità della novella delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 12 marzo 2026] i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, dovendosi intendere per rapporto dedotto in giudizio quello oggetto del giudizio a quo. (Precedenti: S. 63/2026; O. 69/2026).(Nel caso di specie: è dichiarato inammissibile l’intervento spiegato dalla Confederazione degli Italiani nel mondo nei giudizi relativi alle questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Campobasso, sez. specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica – dell’art. 3-bis, limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) – della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, comma 1, con d.l. n 36 del 2025, come conv. La richiesta di intervento, depositata nella vigenza delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale antecedenti all’entrata in vigore della riforma del 12 marzo 2026, già dichiarata inammissibile in altri giudizi incidentali, lo è anche in quello in esame per le medesime ragioni, in quanto la Confederazione è titolare di un interesse solo indiretto, connesso in via generale agli scopi statutari di tutela dei propri iscritti, diverso da quello richiesto dall’art. 4, comma 3, delle Norme integrative). (Precedenti: S. 63/2026; O. 69/2026).

Massima n. 47548

Nel giudizio di legittimità costituzionale, non è sufficiente, al fine di rendere ammissibile l’intervento del terzo [prima dell’applicabilità della novella delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 12 marzo 2026], la circostanza che quest’ultimo sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire, in quanto l’accesso avverrebbe senza la previa verifica sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni da parte del giudice a quo. (Precedenti: S. 63/2026 - mass. 47467; O. 85/2025 - mass. 46800).(Nel caso di specie, sono dichiarati inammissibili, nel giudizio di legittimità costituzionale avente a oggetto l’art. 3-bis – limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) – della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, comma 1, con d.l. n 36 del 2025, come conv., gli interventi di L.G. S.D.S. E C.T. S.D.S. in quanto soggetti individuali, che erano parti di giudizi di accertamento della cittadinanza o comunque destinatari della norma censurata).

Massima n. 47549

È dichiarato inammissibile, per tardività, l’intervento spiegato da W. F. nel giudizio di legittimità costituzionale, sollevato dal Tribunale di Campobasso, sez. specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 3, 22, 72, quarto comma, 77 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 9 del TUE e all’art. 20 del TFUE, dell’art. 3-bis – limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) – della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, comma 1, con d.l. n 36 del 2025, come conv. L’art. 4, comma 4, delle Norme integrative disciplina, come il comma 3 della stessa disposizione, l’intervento del terzo e anche per esso, dunque, vale la norma – contenuta nel comma 3, primo periodo – relativa al termine da rispettare per l’atto di intervento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili gli interventi spiegati dalla Confederazione degli Italiani nel mondo nei giudizi iscritti ai numeri 40 e 41 reg. ord. del 2026;

2) dichiara inammissibile l'intervento spiegato da L.G. S.D.S. e C.T. S.D.S. nel giudizio iscritto al n. 41 reg. ord. del 2026;

3) dichiara inammissibile l'intervento spiegato da W. F. nel giudizio iscritto al n. 40 reg. ord. del 2026.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Giovanni PITRUZZELLA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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