Corte costituzionale
Sentenza n. 211/2025
Corte cost., sent. 30 dicembre 2025, n. 211
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 211/2025
- Data di deposito
- 30 dicembre 2025
- Data di decisione
- 5 novembre 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giovanni Pitruzzella
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:211
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, Testo di legge della Provincia autonoma di Trento, approvata a norma dell'art. 47 dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige del 18 aprile 2025
- art. 1, comma 2, Testo di legge della Provincia autonoma di Trento, approvata a norma dell'art. 47 dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige del 18 aprile 2025
- art. 14, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 5 marzo 2003
Massime
Massima n. 47200
Il divieto del terzo mandato consecutivo, stabilito per i comuni più popolosi e per le regioni ordinarie, si pone come temperamento di sistema rispetto alla contestuale introduzione dell’elezione diretta dei rispettivi vertici monocratici. Lo stesso garantisce anche ulteriori diritti fondamentali e principi costituzionali, quali l’effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori, la genuinità della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali. Tali ulteriori interessi costituzionali sono destinati ad operare in armonia con il principio di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive, presidiato dall’art. 51 Cost., in base al punto di equilibrio individuato dal legislatore statale; quest’ultimo – per la sua ratio e per la natura dei diritti e degli interessi coinvolti – non può, quindi, che imporsi, quale principio fondamentale, in condizioni di uniformità normativa, su tutto il territorio nazionale. (Precedenti: S. 64/2025 - mass. 46866; S. 196/2024 - mass. 46459; S. 60/2023 - mass. 45490).Il divieto del terzo mandato consecutivo, benché non imposto dalla Costituzione, vale anche per le autonomie speciali, sia perché – allo stato attuale della legislazione – deve considerarsi un principio generale dell’ordinamento, sia in ragione del necessario rispetto del principio di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive.Il principio di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive assurge a limite della competenza legislativa primaria in materia elettorale delle autonomie speciali; ciò a tutela del fondamentale diritto di elettorato passivo che, intangibile nel suo contenuto di valore, può essere unicamente disciplinato da leggi generali che possono limitarlo al solo fine di realizzare altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali, senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadini, qualunque sia la Regione di appartenenza. (Precedenti: S. 60/2023 - mass. 45490; S. 143/2010 - mass. 34595; S. 288/2007 - mass. 31579; S. 539/1990 - mass. 16699; S. 235/1988 - mass. 1049; S. 189/1971 - mass. 5788)Le autonomie speciali, nel disciplinare le cause di ineleggibilità e incompatibilità, rimesse alla loro competenza legislativa primaria, sono tenute al rispetto dei principi enunciati dalla legge n. 165 del 2004 espressivi dell’esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost.: tra questi – per la ratio di temperamento di sistema dell’elezione diretta e di punto di equilibrio tra contrapposti diritti e principi fondamentali – deve annoverarsi il divieto del terzo mandato consecutivo recato dall’art. 2, comma 1, lett. f). (Precedenti: S. 148/2025 - mass. 47089; S. 134/2018; S. 294/2011 - mass. 35908; S 143/2010).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio del divieto del terzo mandato consecutivo, l’art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia di Trento, approvato ai sensi dell’art. 47 dello statuto speciale, che modifica il comma 2 dell’art. 14 della legge prov. Trento n. 2 del 2003, innalzando, rispettivamente, da due a tre i mandati consecutivi che possono essere svolti dal Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto e da 48 a 72 i mesi, anche non continuativi, di effettivo esercizio delle funzioni presidenziali necessari perché operi l’introdotto divieto del quarto mandato. Le disposizioni provinciali impugnate dal Governo, emanate nell’esercizio della competenza legislativa primaria in materia elettorale, non rispettano il divieto del terzo mandato consecutivo, principio dell’ordinamento giuridico che, in quanto tale, limita l’esercizio di detta competenza. La forma di governo della Provincia autonoma di Trento, infatti, si caratterizza, come quella delle regioni ordinarie, per l’elezione diretta del presidente e per i conseguenti ampi suoi poteri: ne consegue, da un lato, che la regolamentazione del limite ai mandati consecutivi incide sulle condizioni di accesso alla carica apicale, con ricadute sull’assetto complessivo dell’ente ed individua un punto di equilibrio tra plurime esigenze di rilievo costituzionale; dall’altro, che, anche nel caso in esame, ricorre l’esigenza democratica di bilanciare il rischio, insito nell’investitura popolare diretta, di spinte plebiscitarie e di una concentrazione personalistica del potere. Il divieto in esame si impone, poi, alle autonomie speciali anche a tutela del principio costituzionale di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive, che parimenti costituisce un limite della anzidetta competenza legislativa primaria; né esistono peculiari situazioni locali che possano giustificare una deroga all’esigenza di uniformità di trattamento nella regolazione dell’accesso alla carica di Presidente della Provincia in quanto, nonostante talune particolarità, il sistema resta caratterizzato da ampi residui poteri di quest’ultimo nei confronti del Consiglio regionale e della Giunta e dal suo plus di legittimazione derivante dall’investitura popolare diretta). (Precedenti: S. 148/2025 - mass. 47089; S. 64/2025 - mass. 46866; S. 60/2023 - mass. 45490; S. 283/2010; S. 143/2010 - mass. 34595; S. 288/2007 - mass. 31579; S. 276/1997 - mass. 23430; S. 539/990 - mass. 16699; S. 189/1971 - mass. 5788; S. 108/1969 - mass. 3331).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia autonoma di Trento, approvato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e recante «Modificazioni dell'articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze