Corte costituzionale
Sentenza n. 210/2025
Corte cost., sent. 30 dicembre 2025, n. 210
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 210/2025
- Data di deposito
- 30 dicembre 2025
- Data di decisione
- 22 ottobre 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:210
Norme oggetto del giudizio
- art. 55, legge n. 184 del 4 maggio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 47201
Il cognome tende sia a rispecchiare l’identità familiare e a riflettere gli eventi che vi incidono sia, unendosi al prenome, ad assorbire nel tempo l’identità personale. Da un lato, infatti, il cognome, attribuito alla nascita con l’acquisizione dello status filiationis, collega l’individuo alla formazione sociale che lo accoglie; dall’altro, consolidatasi la funzione identificativa e identitaria della persona intorno al nome, composto dal prenome e dal cognome, quest’ultimo diviene potenzialmente resistente agli eventi che nel corso della vita incidono sullo status filiationis o che, comunque, tendono a modificarlo. (Precedenti: S. 53/2025 - mass. 46706; S. 135/2023 - mass. 45621; S. 131/2022 - mass. 44782; S. 120/2001 - mass. 26183; S. 297/1996 - mass. 22689; S. 13/1994 - mass. 20206).
Massima n. 47202
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 2 Cost., l’art. 55 della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, nel regolare l’adozione di minori in casi particolari, facendo rinvio alla disciplina dell’adozione del maggiore di età di cui all’art. 299, primo comma, cod. civ., non consente all’adottando di assumere, con la sentenza di adozione, il solo cognome dell’adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della stessa legge n. 184 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all’interesse del minore. La disposizione censurata dal Tribunale per i minorenni di Bari lede l’identità del minore in quanto impedisce al giudice di sostituire il cognome dell’adottando con quello dell’adottante anche qualora ciò corrisponda all’identità del minore e risponda al suo preminente interesse. Diversamente rispetto al caso dell’adozione di maggiorenni e rimeditata, in ragione dell’evoluzione dell’ordinamento e dell’accoglimento della prospettiva del best interest of the child, la sentenza n. 268 del 2002, nell’adozione di minori in casi particolari, il giudice, ove sollecitato da chi esprime i citati consensi, deve poter verificare se la sostituzione del cognome risponda al preminente interesse del minore e, in tal caso, deve poterla disporre, considerato anche che la sua personalità si svolgerà nell’ambito del nuovo nucleo familiare. Tale possibilità va consentita anche perché è la stessa minore età dell’adottando a rendere più flebile il rilievo identitario del cognome originariamente attribuitogli: il giudice dovrà, quindi, valutare se risulta preminente l’esigenza di attribuire rilievo alla nuova identità che sorge col vincolo adottivo ovvero il processo di consolidamento dell’identità personale intorno all’originario cognome. Permettere tale sostituzione nell’ambito della procedura in esame consente, infine, di avvalersi delle maggiori tutele che la stessa offre – in ragione del vaglio dei vari interessi coinvolti nella pienezza del contraddittorio e dinanzi a un’autorità giudiziaria specializzata nel garantire l’interesse del minore – rispetto al procedimento amministrativo previsto dall’art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000. La facoltà derogatoria in esame si aggiunge alla possibilità dell’adottato maggiore di età di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell’adottante al proprio: l’adattamento di tale norma all’adozione in casi particolari richiede, in ogni caso, che i consensi e gli assensi siano quelli degli artt. 45 e 46 e che tale aggiunta risponda all’interesse del minore. (Precedenti: S. 53/2025 - mass. 46707; S. 24/2025 - mass. 46688; S. 203/2024 - mass. 46476; S. 5/2024 - mass. 45935; S. 135/2023 - mass. 45621; S. 79/2022 - mass. 44634; S. 268/2002 - mass. 27097; S. 27/1991 - mass. 16876).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in relazione all'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente all'adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d'età, il solo cognome dell'adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all'interesse del minore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze