Corte costituzionale

Sentenza n. 210/2025

Corte cost., sent. 30 dicembre 2025, n. 210

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
210/2025
Data di deposito
30 dicembre 2025
Data di decisione
22 ottobre 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:210

Norme oggetto del giudizio

  • art. 55, legge n. 184 del 4 maggio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 47201

Il cognome tende sia a rispecchiare l’identità familiare e a riflettere gli eventi che vi incidono sia, unendosi al prenome, ad assorbire nel tempo l’identità personale. Da un lato, infatti, il cognome, attribuito alla nascita con l’acquisizione dello status filiationis, collega l’individuo alla formazione sociale che lo accoglie; dall’altro, consolidatasi la funzione identificativa e identitaria della persona intorno al nome, composto dal prenome e dal cognome, quest’ultimo diviene potenzialmente resistente agli eventi che nel corso della vita incidono sullo status filiationis o che, comunque, tendono a modificarlo. (Precedenti: S. 53/2025 - mass. 46706; S. 135/2023 - mass. 45621; S. 131/2022 - mass. 44782; S. 120/2001 - mass. 26183; S. 297/1996 - mass. 22689; S. 13/1994 - mass. 20206).

Massima n. 47202

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 2 Cost., l’art. 55 della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, nel regolare l’adozione di minori in casi particolari, facendo rinvio alla disciplina dell’adozione del maggiore di età di cui all’art. 299, primo comma, cod. civ., non consente all’adottando di assumere, con la sentenza di adozione, il solo cognome dell’adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della stessa legge n. 184 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all’interesse del minore. La disposizione censurata dal Tribunale per i minorenni di Bari lede l’identità del minore in quanto impedisce al giudice di sostituire il cognome dell’adottando con quello dell’adottante anche qualora ciò corrisponda all’identità del minore e risponda al suo preminente interesse. Diversamente rispetto al caso dell’adozione di maggiorenni e rimeditata, in ragione dell’evoluzione dell’ordinamento e dell’accoglimento della prospettiva del best interest of the child, la sentenza n. 268 del 2002, nell’adozione di minori in casi particolari, il giudice, ove sollecitato da chi esprime i citati consensi, deve poter verificare se la sostituzione del cognome risponda al preminente interesse del minore e, in tal caso, deve poterla disporre, considerato anche che la sua personalità si svolgerà nell’ambito del nuovo nucleo familiare. Tale possibilità va consentita anche perché è la stessa minore età dell’adottando a rendere più flebile il rilievo identitario del cognome originariamente attribuitogli: il giudice dovrà, quindi, valutare se risulta preminente l’esigenza di attribuire rilievo alla nuova identità che sorge col vincolo adottivo ovvero il processo di consolidamento dell’identità personale intorno all’originario cognome. Permettere tale sostituzione nell’ambito della procedura in esame consente, infine, di avvalersi delle maggiori tutele che la stessa offre – in ragione del vaglio dei vari interessi coinvolti nella pienezza del contraddittorio e dinanzi a un’autorità giudiziaria specializzata nel garantire l’interesse del minore – rispetto al procedimento amministrativo previsto dall’art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000. La facoltà derogatoria in esame si aggiunge alla possibilità dell’adottato maggiore di età di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell’adottante al proprio: l’adattamento di tale norma all’adozione in casi particolari richiede, in ogni caso, che i consensi e gli assensi siano quelli degli artt. 45 e 46 e che tale aggiunta risponda all’interesse del minore. (Precedenti: S. 53/2025 - mass. 46707; S. 24/2025 - mass. 46688; S. 203/2024 - mass. 46476; S. 5/2024 - mass. 45935; S. 135/2023 - mass. 45621; S. 79/2022 - mass. 44634; S. 268/2002 - mass. 27097; S. 27/1991 - mass. 16876).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in relazione all'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente all'adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d'età, il solo cognome dell'adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all'interesse del minore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze