Corte costituzionale

Sentenza n. 163/2025

Corte cost., sent. 4 novembre 2025, n. 163

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
163/2025
Data di deposito
4 novembre 2025
Data di decisione
24 settembre 2025
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:163

Parametri

  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 47081

Le regioni possono proporre ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, ex art. 39, primo comma, della legge n. 87 del 1953, quando lamentino non una qualsiasi violazione di principi costituzionali, bensì la lesione di una propria competenza legislativa o regolamentare. Tale effetto può discendere sia da un atto sia da un comportamento – purché dotati di efficacia e di rilevanza esterna – che siano vòlti a esprimere, in modo chiaro e inequivoco, la pretesa di esercitare una particolare competenza, lesiva della sfera di attribuzione costituzionale del ricorrente. (Precedenti: S. 173/2023 - mass. 45865; S. 90/2022 - mass. 44699; S. 22/2020 - mass. 41464; S. 259/2019 - mass. 42879; S. 122/2013; S. 332/2011; S. 382/2006 - mass. 30780; S. 211/1994 - mass. 20547; S. 245/1996 - mass. 22728; S. 174/1996 - mass. 22721).Per ritenere sussistente il tono costituzionale dei conflitti di attribuzione tra enti, è sufficiente la prospettazione, da parte della regione ricorrente, che siano state lese le sue competenze costituzionali: basta, infatti, simile doglianza a far emergere l’interesse a ricorrere, qualificato dalla finalità di ripristinare l’integrità della sfera di attribuzioni costituzionali, che si assumono menomate. (Precedenti: S. 164/2021 - mass. 44164; S. 259/2019 - mass. 42879).

Massima n. 47082

Il giudizio per conflitto di attribuzione tra enti è diretto a definire l’ambito delle sfere di attribuzione dei poteri confliggenti al momento della sua insorgenza, restando di regola insensibile agli sviluppi successivi delle vicende che al conflitto abbiano dato origine. Ne consegue che il mero annullamento dell’atto impugnato non è di per sé sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere, là dove persista l’interesse del ricorrente a ottenere una decisione sull’appartenenza del potere contestato, anche per l’esigenza di porre fine a una situazione di incertezza in ordine al riparto costituzionale delle attribuzioni. (Precedenti: S. 15/2024 - mass. 45981; S. 224/2019 - mass. 41633; S. 9/2013 - mass. 36888; S. 106/2009 - mass. 33316).

Massima n. 47083

Il principio di proporzionalità tanto più deve trovare rigorosa applicazione nel contesto delle relazioni fra Stato e regioni, quanto più la previsione statale comporti una significativa compressione dell’autonomia regionale, richiedendo di valutare se la norma, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi. (Precedenti: S. 137/2018 - mass. 41384; S. 272/2015 - mass. 38678).Innestato nel contesto dei conflitti di attribuzione tra enti, il vaglio di ragionevolezza e di proporzionalità dell’esercizio di competenze legislative trasversali statali traccia la linea di demarcazione che consente di determinare l’eccedenza da tali competenze e l’interferenza con quelle regionali correlate alla specifica materia implicata. (Precedenti: S. 255/2019 - mass. 41893; S. 207/2012 - mass. 36567; S. 374/2007 - mass. 31796).

Massima n. 47084

Il riferimento alla tutela della concorrenza non può essere così pervasivo da assorbire, aprioristicamente, le materie di competenza regionale, sicché l’esercizio della competenza legislativa trasversale in materia, quando interseca titoli di potestà regionale, deve rispettare i limiti dell’adeguatezza e della proporzionalità rispetto al fine perseguito e agli obiettivi attesi. (Precedenti: S. 62/2025 - mass. 46728; S. 206/2024 - mass. 46567; S. 56/2020 - mass. 42163; S. 98/2017).

Massima n. 47085

A seguito della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, la materia «trasporto pubblico locale» è ascritta alle competenze legislative residuali e a quelle regolamentari regionali, anche con specifico riferimento al settore del servizio pubblico di trasporto, di linea e non di linea. (Precedenti: S. 183/2024 - mass. 46579; S. 137/2018 - mass. 41372; S. 78/2018 - mass. 40496; S. 30/2016 - mass. 38728; S. 452/2007 - mass. 32000, 32001, 32002).Sebbene la disciplina del servizio NCC rientri, in via generale, nel trasporto pubblico locale, ciò non esclude che lo specifico ambito tematico intersechi norme trasversali finalizzate alla tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. A condizione di non eccedere i limiti della ragionevolezza e proporzionalità, tale disciplina può perseguire l’obiettivo di identificare un punto di equilibrio fra la libera iniziativa economica privata dell’esercente il servizio NCC e la garanzia dei titolari di licenze per taxi di potersi rivolgere a un’utenza indifferenziata – essendo solo questi ultimi vincolati a un regime di obbligatorietà della prestazione e al rispetto di tariffe fisse determinate amministrativamente, a tutela dell’interesse pubblico alla capillarità e doverosità del trasporto non di linea a costo contenuto. (Precedenti: S. 206/2024 - mass. 46566 e 46567; S. 56/2020 - mass. 42163; S. 5/2019 - mass. 40459).(Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava allo Stato, né di adottare il d.interm. n. 226 del 2024, di concerto tra il MIT e il Ministero dell’interno, recante la disciplina delle modalità di tenuta e di compilazione del FDSE per il servizio NCC, limitatamente a: l’art. 4, comma 3, che impone un vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio NCC, per i casi in cui questo non inizi dalla rimessa o dalle aree di cui all’art. 11, comma 6, della legge n. 21 del 1992; gli artt. 2, comma 1, lett. h ed m, e 5, che impediscono la stipula di contratti di durata con operatori NCC a soggetti che svolgono anche in via indiretta attività di intermediazione; gli artt. 2, comma 1, lett. b, e 3, che impongono all’esercente NCC l’utilizzo esclusivo dell’applicazione informatica ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico; né di adottare le circ. MIT n. 34247 del 2024, limitatamente ai punti da 2 a 6, e n. 36861 del 2024, limitatamente alle fasi 2, 3 e 4, che danno attuazione al complesso delle richiamate prescrizioni. Con riferimento alla generazione di una “bozza” del FDSE, l’obbligo posto a carico dell’esercente il servizio NCC non trova alcun riscontro nella base legale costituita dall’art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992. L’introduzione di un tempo minimo operativo di venti minuti tra la prenotazione e la corsa, poi, integra una misura sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva, diretta a evitare che il servizio NCC si rivolga a un’utenza indifferenziata, riservata ai soli titolari di licenze per taxi: ciò determina un aggravio organizzativo e gestionale che travalica il limite della stretta necessità e consegue surrettiziamente lo stesso vincolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 56 del 2020. Infatti, fuori dai casi di più prenotazioni registrate sin dalla partenza da rimessa, la combinazione di tre vincoli – divieto di stazionamento su suolo pubblico, intervallo minimo di venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio, nonché necessaria coincidenza della partenza del nuovo servizio con l’arrivo del precedente – genera le medesime conseguenze gravose già censurate. Quanto al divieto, per l’esercente il servizio NCC, di stipulare tali contratti con soggetti che svolgono, anche in via indiretta, attività di intermediazione, l’espressione è così lata da abbracciare non solo ipotesi potenzialmente orientate a evitare, in chiave ancora una volta antielusiva, che l’intermediario svolga l’attività vietata all’esercente NCC, ovverosia di intercettare una clientela indifferenziata, ma anche fattispecie non ascrivibili a tale finalità – quali la ricerca di servizi di trasporto a propri clienti da parte di alberghi, agenzie di viaggio o tour operator. Infine, con riguardo alla generazione, alla compilazione e alla tenuta del FDSE, l’imposizione di un sistema centralizzato, sviluppato dallo Stato, tramite un’applicazione proprietaria accessibile solo mediante SPID o CIE, risulta non proporzionata rispetto alla finalità concorrenziale di tutelare gli esercenti il servizio di taxi, eccedente rispetto all’esigenza di una verifica telematica dei dati contenuti nel suddetto foglio, chiusa a soluzioni alternative più rispettose della libera iniziativa economica privata e dell’autonomia organizzativa degli operatori – quali sistemi aperti e interoperabili, forniti da soggetti certificati e ugualmente accessibili alle autorità sulla scia di modelli già consolidati in altri settori regolati – e, in ultimo, lesiva del principio di neutralità tecnologica, che impone all’amministrazione di evitare soluzioni proprietarie o escludenti, e i relativi vincoli, a favore invece dell’interoperabilità e della flessibilità).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, adottare il decreto 16 ottobre 2024, n. 226, recante la disciplina delle modalità di tenuta e di compilazione del foglio di servizio elettronico (FDSE) per il servizio di noleggio con conducente (NCC), limitatamente a:

a) l'art. 4, comma 3, che introduce il vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l'inizio del servizio NCC, per i casi in cui questo non inizi dalla rimessa o dalle aree di cui all'art. 11, comma 6, della legge n. 21 del 1992;

b) gli artt. 2, comma 1, lettere h) ed m), e 5, che impediscono la stipula di contratti di durata con operatori NCC a soggetti che svolgono anche in via indiretta attività di intermediazione;

c) gli artt. 2, comma 1, lettera b), e 3, che impongono all'esercente NCC l'utilizzo esclusivo dell'applicazione informatica ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico;

2) dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottare:

a) la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 dicembre 2024, prot. n. 34247 (Chiarimenti in ordine alle modalità di funzionamento del sistema informatico per la compilazione e gestione del Foglio di Servizio elettronico, disciplinato con Decreto Interministeriale 26 ottobre 2024, n. 226), nei punti da 2 a 6, là dove danno attuazione agli artt. 2, comma 1, lettere b), h) ed m), 3, 4, comma 3, e 5 del d.interm. n. 226 del 2024;

b) la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2024, prot. n. 36861 (Programma progressivo di rilascio delle funzionalità del Registro Elettronico NCC e Taxi e del Foglio di Servizio Elettronico), limitatamente alle fasi 2, 3 e 4;

3) annulla per l'effetto le richiamate disposizioni degli atti impugnati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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