Corte costituzionale
Sentenza n. 149/2025
Corte cost., sent. 15 ottobre 2025, n. 149
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 149/2025
- Data di deposito
- 15 ottobre 2025
- Data di decisione
- 24 settembre 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:149
Massime
Massima n. 46984
Costituisce atto idoneo a innescare un conflitto intersoggettivo di attribuzione qualsiasi comportamento significante, imputabile allo Stato o alla Regione, che sia dotato di efficacia e rilevanza esterna e che – anche se preparatorio o non definitivo – sia comunque diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare un’invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità del suo esercizio. (Precedenti: S. 90/2022 - mass. 44699; S. 332/2011).
Massima n. 46985
I conflitti di attribuzione tra Stato e regioni richiedono il requisito dell’attualità della lesione, da ritenersi non soddisfatto allorché l’atto sia privo di efficacia vincolante per la parte che lo ha impugnato. (Precedenti: S. 340/2011; S. 211/1994).Il requisito dell’attualità della lesione lamentata costituisce un presupposto di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra Stato e regioni, anche qualora il provvedimento impugnato sia rappresentato da un atto giurisdizionale.(Nel caso di specie è dichiarato inammissibile, per mancanza del requisito dell’attualità della lesione, il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti dello Stato, del Ministero della giustizia e del Tribunale di Cagliari in relazione alla sentenza n. 848 del 2025, con cui quest’ultimo ha respinto il ricorso di Alessandra Todde – proclamata eletta alla carica di Presidente della Regione in esito alle elezioni regionali del 2024 – contro l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Collegio regionale di garanzia elettorale il 20 dicembre 2024 [da intendersi, peraltro, depurata dall’imposizione della sua decadenza, ridondante, secondo la sentenza n. 148 del 2025, in una turbativa dell’autonomia regionale costituzionalmente protetta]. Rispetto a tale controversia, introdotta dalla ricorrente in quanto destinataria delle sanzioni irrogate con la detta ordinanza-ingiunzione, e al relativo thema decidendum il Consiglio regionale è estraneo e, pertanto, non è vincolato dalle affermazioni contenute nella sentenza sull’insindacabilità del compiuto accertamento della violazione delle norme in materia di spese elettorali quando lo stesso dovrà assumere le proprie determinazioni sulla decadenza. Tali affermazioni devono essere considerate alla stregua di un obiter dictum, prive di carattere decisorio, in quanto la sentenza si riferisce specificamente al segmento procedimentale che si è svolto dinanzi al citato Collegio, avente ad oggetto l’accertamento delle violazioni di norme che regolano le spese della campagna elettorale, mentre non sono interessati altri segmenti procedimentali, rimessi dalla legge alla competenza di organi amministrativi diversi, incardinati presso altri enti, in primis la Regione. Né è, infine, rinvenibile alcun nesso di pregiudizialità e/o di dipendenza idoneo a legare le affermazioni contenute in sentenza e i poteri del Consiglio regionale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2025
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze