Corte costituzionale

Sentenza n. 149/2025

Corte cost., sent. 15 ottobre 2025, n. 149

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
149/2025
Data di deposito
15 ottobre 2025
Data di decisione
24 settembre 2025
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:149

Massime

Massima n. 46984

Costituisce atto idoneo a innescare un conflitto intersoggettivo di attribuzione qualsiasi comportamento significante, imputabile allo Stato o alla Regione, che sia dotato di efficacia e rilevanza esterna e che – anche se preparatorio o non definitivo – sia comunque diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare un’invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità del suo esercizio. (Precedenti: S. 90/2022 - mass. 44699; S. 332/2011).

Massima n. 46985

I conflitti di attribuzione tra Stato e regioni richiedono il requisito dell’attualità della lesione, da ritenersi non soddisfatto allorché l’atto sia privo di efficacia vincolante per la parte che lo ha impugnato. (Precedenti: S. 340/2011; S. 211/1994).Il requisito dell’attualità della lesione lamentata costituisce un presupposto di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra Stato e regioni, anche qualora il provvedimento impugnato sia rappresentato da un atto giurisdizionale.(Nel caso di specie è dichiarato inammissibile, per mancanza del requisito dell’attualità della lesione, il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti dello Stato, del Ministero della giustizia e del Tribunale di Cagliari in relazione alla sentenza n. 848 del 2025, con cui quest’ultimo ha respinto il ricorso di Alessandra Todde – proclamata eletta alla carica di Presidente della Regione in esito alle elezioni regionali del 2024 – contro l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Collegio regionale di garanzia elettorale il 20 dicembre 2024 [da intendersi, peraltro, depurata dall’imposizione della sua decadenza, ridondante, secondo la sentenza n. 148 del 2025, in una turbativa dell’autonomia regionale costituzionalmente protetta]. Rispetto a tale controversia, introdotta dalla ricorrente in quanto destinataria delle sanzioni irrogate con la detta ordinanza-ingiunzione, e al relativo thema decidendum il Consiglio regionale è estraneo e, pertanto, non è vincolato dalle affermazioni contenute nella sentenza sull’insindacabilità del compiuto accertamento della violazione delle norme in materia di spese elettorali quando lo stesso dovrà assumere le proprie determinazioni sulla decadenza. Tali affermazioni devono essere considerate alla stregua di un obiter dictum, prive di carattere decisorio, in quanto la sentenza si riferisce specificamente al segmento procedimentale che si è svolto dinanzi al citato Collegio, avente ad oggetto l’accertamento delle violazioni di norme che regolano le spese della campagna elettorale, mentre non sono interessati altri segmenti procedimentali, rimessi dalla legge alla competenza di organi amministrativi diversi, incardinati presso altri enti, in primis la Regione. Né è, infine, rinvenibile alcun nesso di pregiudizialità e/o di dipendenza idoneo a legare le affermazioni contenute in sentenza e i poteri del Consiglio regionale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2025

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

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