Corte costituzionale
Ordinanza n. 85/2025
Corte cost., ord. 20 giugno 2025, n. 85
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 85/2025
- Data di deposito
- 20 giugno 2025
- Data di decisione
- 9 giugno 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:85
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 91 del 5 febbraio 1992
Parametri
- art. 6, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 46800
Non vale a legittimare l’intervento la funzione di rappresentanza istituzionale che l’interveniente eventualmente svolga a favore di soggetti i cui interessi siano implicati nella questione, tanto più a fronte della introduzione dell’art. 6 delle Norme integrative, che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità di presentare un’opinione scritta in qualità di amici curiae, salvo che sussista un nesso con lo specifico rapporto giuridico dedotto in giudizio. (Precedenti: S. 144/2024; O. 37/2020 - mass. 41582);Non risulta possibile convertire l’atto di intervento in opinio dell’amicus curiae, posto che la Corte costituzionale ha affermato che le significative differenze tra i due istituti, quanto a presupposti e modalità processuali, non ne consentono la compresenza nello stesso atto, in via alternativa o subordinata, neppure ove la conversione sia espressamente richiesta in via subordinata alla richiesta di intervento, il che rende tanto più impercorribile una conversione d’ufficio dell’atto. (Precedente: S. 14/2023).(Nel caso di specie, sono dichiarati inammissibili, nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 1 della legge n. 91 del 1992, gli interventi spiegati dal Circolo Trentino di San Paolo del Brasile e dal Circolo Domus Sardinia. Gli intervenienti non sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Nemmeno è sufficiente, al fine di rendere ammissibile l’intervento, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire, in quanto l’accesso di un simile terzo al giudizio incidentale di legittimità costituzionale avverrebbe senza la previa verifica sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni da parte del giudice a quo; L’intervento di terzi è ammissibile solo quando un’eventuale pronuncia di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale produrrebbe un’immediata incidenza sulla posizione soggettiva dell’interveniente, in ragione di specifiche attribuzioni connesse alla norma censurata, condizione che non si ravvisa nel caso degli odierni intervenienti). (Precedenti: S. 66/2025; S. 144/2024; S. 140/2024; S. 135/2024 - mass. 46209; S. 156/2023 - mass. 45821; S. 136/2022; S. 98/2019 - mass.42560; S. 180/2018 - mass.40199).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi spiegati da Circolo Trentino di San Paolo del Brasile e dal Circolo Domus Sardinia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2025
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo integrale
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