Corte costituzionale
Ordinanza n. 60/2025
Corte cost., ord. 24 aprile 2025, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 60/2025
- Data di deposito
- 24 aprile 2025
- Data di decisione
- 7 aprile 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Pitruzzella
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:60
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 1 del 2 gennaio 2023
- legge n. 15 del 24 febbraio 2023
- art. 1, comma 2, sexies, decreto-legge n. 130 del 21 ottobre 2020
- legge n. 173 del 18 dicembre 2020
Parametri
- art. 4, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 46767
In base all’art. 4, comma 3, delle Norme integrative, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio e non i soggetti semplicemente destinatari della norma censurata e parti di giudizi analoghi. Non è dunque sufficiente che l’interesse del terzo possa essere toccato dagli effetti della sentenza di accoglimento, ma deve sussistere un nesso diretto tra la sua posizione soggettiva e l’oggetto del giudizio a quo, poiché l’incidenza su tale posizione deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia sulla legittimità costituzionale della disposizione stessa, ma dall’immediato effetto che tale pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo. (Precedenti: sentenza n. 77/2023 – mass. 45453; ordinanze allegate alle sentenze n. 19 del 2025 e n. 144 del 2024).(Nel caso di specie, avente ad oggetto l’art. 1, comma 2-sexies, del d.l. n. 130 del 2020, come conv., come inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b, del d.l. n. 1 del 2023, n. 1, come conv., sono dichiarati inammissibili gli interventi spiegati da Sea Watch e.V., Eos Shipping gUG, Sos Humanity gGmbH, Handbreit – nautical safety solutions gGmbH e Idra Social Shipping srl. Gli intervenienti non illustrano il nesso diretto tra la loro posizione e l’oggetto del giudizio a quo, limitandosi a rimarcare le conseguenze che la sentenza di accoglimento produrrebbe sui giudizi di cui sono parti, le quali rappresenterebbero, tuttavia, un mero effetto riflesso della decisione sulla legge censurata).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi spiegati da Sea Watch e.V., Eos Shipping gUG, Sos Humanity gGmbH, Handbreit - nautical safety solutions gGmbH e Idra Social Shipping srl nel giudizio di legittimità costituzionale iscritto al n. 205 reg. ord. 2024.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze