Corte costituzionale

Ordinanza n. 60/2025

Corte cost., ord. 24 aprile 2025, n. 60

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
60/2025
Data di deposito
24 aprile 2025
Data di decisione
7 aprile 2025
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Pitruzzella
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:60

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 1 del 2 gennaio 2023
  • legge n. 15 del 24 febbraio 2023
  • art. 1, comma 2, sexies, decreto-legge n. 130 del 21 ottobre 2020
  • legge n. 173 del 18 dicembre 2020

Parametri

  • art. 4, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)

Massime

Massima n. 46767

In base all’art. 4, comma 3, delle Norme integrative, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio e non i soggetti semplicemente destinatari della norma censurata e parti di giudizi analoghi. Non è dunque sufficiente che l’interesse del terzo possa essere toccato dagli effetti della sentenza di accoglimento, ma deve sussistere un nesso diretto tra la sua posizione soggettiva e l’oggetto del giudizio a quo, poiché l’incidenza su tale posizione deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia sulla legittimità costituzionale della disposizione stessa, ma dall’immediato effetto che tale pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo. (Precedenti: sentenza n. 77/2023 – mass. 45453; ordinanze allegate alle sentenze n. 19 del 2025 e n. 144 del 2024).(Nel caso di specie, avente ad oggetto l’art. 1, comma 2-sexies, del d.l. n. 130 del 2020, come conv., come inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b, del d.l. n. 1 del 2023, n. 1, come conv., sono dichiarati inammissibili gli interventi spiegati da Sea Watch e.V., Eos Shipping gUG, Sos Humanity gGmbH, Handbreit – nautical safety solutions gGmbH e Idra Social Shipping srl. Gli intervenienti non illustrano il nesso diretto tra la loro posizione e l’oggetto del giudizio a quo, limitandosi a rimarcare le conseguenze che la sentenza di accoglimento produrrebbe sui giudizi di cui sono parti, le quali rappresenterebbero, tuttavia, un mero effetto riflesso della decisione sulla legge censurata).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi spiegati da Sea Watch e.V., Eos Shipping gUG, Sos Humanity gGmbH, Handbreit - nautical safety solutions gGmbH e Idra Social Shipping srl nel giudizio di legittimità costituzionale iscritto al n. 205 reg. ord. 2024.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Giovanni PITRUZZELLA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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