Corte costituzionale

Ordinanza n. 21/2025

Corte cost., ord. 20 febbraio 2025, n. 21

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
21/2025
Data di deposito
20 febbraio 2025
Data di decisione
10 febbraio 2025
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
prof. Luca Antonini - prof. Giovanni Pitruzzella
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:21

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 115, legge n. 197 del 29 dicembre 2022
  • art. 1, comma 116, legge n. 197 del 29 dicembre 2022
  • art. 1, comma 117, legge n. 197 del 29 dicembre 2022
  • art. 1, comma 118, legge n. 197 del 29 dicembre 2022
  • art. 1, comma 119, legge n. 197 del 29 dicembre 2022

Parametri

  • art. 1, Regolamento UE n. 1854 del 6 ottobre 2022
  • art. 2, Regolamento UE n. 1854 del 6 ottobre 2022
  • art. 14, Regolamento UE n. 1854 del 6 ottobre 2022

Massime

Massima n. 46630

È disposto di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 TFUE, la seguente questione pregiudiziale: se gli artt. 1, 2 e 14 del regolamento (UE) 2022/1854, letti anche alla luce dei pertinenti considerando (in particolare, numeri da 6 a 12, 14, 15, 40, 41, 45, 46, 50, 51 e 63), ostino all’adozione di una misura nazionale equivalente al contributo di solidarietà quale quella prevista dall’art. 1, commi 115-119, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui la misura medesima viene imposta anche ai produttori e rivenditori di energia elettrica, nonché ai distributori, rivenditori di prodotti petroliferi, ai rivenditori di gas metano e gas naturale, e a coloro che importano energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea, ove costoro abbiano percepito extraprofitti congiunturali nell’anno 2022. Si ritiene necessario promuovere tale rinvio pregiudiziale per valutare se l’art. 1, comma 115, della legge n. 197 del 2022, sia costituzionalmente illegittimo per contrasto con il medesimo regolamento e, conseguentemente, con l’art. 117, primo comma, Cost., che, unitamente all’art. 11 Cost., vincola il legislatore nazionale al rispetto del diritto dell’Unione europea. Si tratta in particolare di comprendere se le disposizioni di cui agli artt. 2, n. 17, e 14 del citato regolamento relative alla individuazione della platea dei soggetti passivi del contributo di solidarietà – ossia le imprese e le stabili organizzazioni dell’Unione che svolgono, in sostanza, la parte prevalente dell’attività nei settori della estrazione, della raffinazione del petrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria – ostino all’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione della misura equivalente operata dall’art. 1, comma 115, della legge n. 197 del 2022. Il regolamento, da un lato, infatti, potrebbe essere inteso nel senso di non lasciare spazi di manovra agli Stati membri nell’estensione della platea soggettiva delle misure equivalenti al contributo di solidarietà, o quanto meno nel senso di non consentire la sua estensione ai soggetti da esso presi in considerazione ai fini dell’imposizione del tetto sui ricavi. Tuttavia, lo stesso regolamento trova la sua base giuridica nell’art. 122, paragrafo 1, TFUE che non consente al legislatore dell’Unione di adottare misure di armonizzazione, le quali richiedono l’unanimità e la previa consultazione del Parlamento. Coerentemente, il regolamento, pur essendo giustificato dalla necessità di adottare una risposta urgente e coordinata dell’Unione, non sembra pregiudicare la potestà degli Stati membri di adottare misure anche di natura fiscale, che rappresentano attuazione concreta dei valori solidaristici su cui si fonda l’Unione europea (artt. 2 e 3 TUE), avendo come finalità ultima quella di tutelare le imprese e le famiglie esposte alla crisi energetica. Ne consegue che la scelta italiana di imporre la misura equivalente ad ulteriori soggetti, che pure hanno goduto di extraprofitti congiunturali durante la crisi energetica, è legata alle peculiarità del contesto energetico nazionale e risponde alla menzionata finalità ultima del regolamento di finanziare misure nazionali volte a contribuire all’accessibilità economica dell’energia. Alla luce di tali elementi, l’allargamento della platea soggettiva operato dal legislatore nazionale al fine di colpire gli extraprofitti congiunturali potrebbe essere ritenuto, nel contesto economico ed energetico nazionale, una misura equivalente o, comunque, manifestazione della generale competenza degli Stati membri in materia di fiscalità diretta, esercitata nel rispetto del principio di solidarietà e delle finalità del regolamento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dispone di sottoporre, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la seguente questione pregiudiziale:

- se gli artt. 1, 2 e 14 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, letti anche alla luce dei pertinenti considerando (in particolare, numeri da 6 a 12, 14, 15, 40, 41, 45, 46, 50, 51 e 63), ostino all'adozione di una misura nazionale equivalente al contributo di solidarietà quale quella prevista dall'art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), nella parte in cui la misura medesima viene imposta anche ai produttori e rivenditori di energia elettrica, nonché ai distributori, rivenditori di prodotti petroliferi, ai rivenditori di gas metano e gas naturale, e a coloro che importano energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea, ove costoro abbiano percepito extraprofitti congiunturali nell'anno 2022;

2) sospende il presente giudizio sino alla definizione della suddetta questione pregiudiziale;

3) ordina la trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla cancelleria della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Luca ANTONINI

Giovanni PITRUZZELLA, Redattori

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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