Corte costituzionale

Sentenza n. 212/2023

Corte cost., sent. 4 dicembre 2023, n. 212

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
212/2023
Data di deposito
4 dicembre 2023
Data di decisione
25 ottobre 2023
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:212

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015

Massime

Massima n. 45870

Con la consumazione della potestas iudicandi in capo al rimettente, viene meno l’indefettibile presupposto della incidentalità della questione di legittimità costituzionale. ( Precedenti: O. 187/2002 - mass. 26919 e 26920 ; O. 387/2001 - mass. 26648 ; O. 297/2001 - mass. 26498 ).

Massima n. 45871

Quando il giudice dubiti della legittimità costituzionale delle norme che regolano presupposti e condizioni del potere di convalida, la cessazione dello stato di restrizione non può essere di ostacolo al promovimento della relativa questione di legittimità costituzionale (così come colui che è stato privato della libertà personale mantiene l’interesse a una pronuncia sulla legittimità del provvedimento restrittivo, pur avendo egli, nelle more, riacquistato la libertà). ( Precedenti: S. 137/2020 - mass. 43507 ; S . 54/1993 - mass. 19308 ; O. 304/1991 - mass. 17408 ).

Massima n. 45872

Restrizioni alla libertà costituzionale che, nei casi e modi previsti dalla legge, non siano state disposte con atto motivato dell’autorità giudiziaria sono senza eccezione lesive della garanzia fondamentale dell’habeas corpus e originano, innanzi al giudice competente, un’azione volta all’accertamento di simile lesione e all’immediato ripristino dello stato di libertà. La misura del trattenimento dello straniero presso centri di permanenza e assistenza comporta una situazione di assoggettamento fisico all’altrui potere e che è indice sicuro dell’attinenza della misura alla sfera della libertà personale. (Precedenti: S. 127/2022 - mass. 44866; S. 105/2001 - mass. 26150).

Massima n. 45873

Dal vizio di non completa ricostruzione del quadro normativo rilevante discende l’inammissibilità della questione. ( Precedenti: S. 257/2022 - mass. 45247 ; S. 256/2022 - mass. 45199 ; S. 225/2022 - mass. 45092 ; S. 123/2021 - mass. 43987 ; S. 15/2021 - mass. 43572 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all’art. 13 Cost., dal Tribunale di Milano, sez. immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, nella parte in cui implica che il termine di 48 ore per richiedere la convalida del trattenimento disposto dal questore non decorra, anche nel caso di trattenimento del richiedente protezione internazionale che si trova già trattenuto, perché in attesa dell’esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione, dal momento in cui si considera avere il soggetto trattenuto acquisito la qualità di richiedente protezione internazionale. Il rimettente ha omesso di farsi carico della norma che si rinviene nell’ultimo periodo della disposizione censurata, con cui il legislatore – stabilendo che i termini di restrizione della libertà personale dello straniero sono sospesi fino a quando non sopraggiunga la decisione sulla convalida, che può permettere la protrazione del trattenimento per un massimo di altri sessanta giorni – ha inteso disciplinare lo status libertatis nel tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di protezione internazionale e il preliminare esame di essa da parte dell’autorità amministrativa, quanto alla eventuale protrazione, nei casi indicati dalla legge, del restringimento in corso. Se la norma non permette all’autorità giudiziaria di rilevare la carenza del titolo restrittivo per tale periodo, resta comunque integro il potere del giudice di valutarla, nei limiti delle proprie competenze, con riferimento al fascio delle garanzie assicurate dall’art. 13 Cost., e, in particolare, alla regola che impone alla legge di determinare i termini massimi dei trattenimenti disposti in via preventiva, allo scopo di evitare che essi si prolunghino indefinitamente, anche a causa di prassi applicative distorte).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), «nella parte in cui rinvia all'art. 14 d.lgs. 286/1998», sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2023.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2023

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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