Corte costituzionale
Sentenza n. 212/2023
Corte cost., sent. 4 dicembre 2023, n. 212
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 212/2023
- Data di deposito
- 4 dicembre 2023
- Data di decisione
- 25 ottobre 2023
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:212
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015
Massime
Massima n. 45870
Con la consumazione della potestas iudicandi in capo al rimettente, viene meno l’indefettibile presupposto della incidentalità della questione di legittimità costituzionale. ( Precedenti: O. 187/2002 - mass. 26919 e 26920 ; O. 387/2001 - mass. 26648 ; O. 297/2001 - mass. 26498 ).
Massima n. 45871
Quando il giudice dubiti della legittimità costituzionale delle norme che regolano presupposti e condizioni del potere di convalida, la cessazione dello stato di restrizione non può essere di ostacolo al promovimento della relativa questione di legittimità costituzionale (così come colui che è stato privato della libertà personale mantiene l’interesse a una pronuncia sulla legittimità del provvedimento restrittivo, pur avendo egli, nelle more, riacquistato la libertà). ( Precedenti: S. 137/2020 - mass. 43507 ; S . 54/1993 - mass. 19308 ; O. 304/1991 - mass. 17408 ).
Massima n. 45872
Restrizioni alla libertà costituzionale che, nei casi e modi previsti dalla legge, non siano state disposte con atto motivato dell’autorità giudiziaria sono senza eccezione lesive della garanzia fondamentale dell’habeas corpus e originano, innanzi al giudice competente, un’azione volta all’accertamento di simile lesione e all’immediato ripristino dello stato di libertà. La misura del trattenimento dello straniero presso centri di permanenza e assistenza comporta una situazione di assoggettamento fisico all’altrui potere e che è indice sicuro dell’attinenza della misura alla sfera della libertà personale. (Precedenti: S. 127/2022 - mass. 44866; S. 105/2001 - mass. 26150).
Massima n. 45873
Dal vizio di non completa ricostruzione del quadro normativo rilevante discende l’inammissibilità della questione. ( Precedenti: S. 257/2022 - mass. 45247 ; S. 256/2022 - mass. 45199 ; S. 225/2022 - mass. 45092 ; S. 123/2021 - mass. 43987 ; S. 15/2021 - mass. 43572 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all’art. 13 Cost., dal Tribunale di Milano, sez. immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, nella parte in cui implica che il termine di 48 ore per richiedere la convalida del trattenimento disposto dal questore non decorra, anche nel caso di trattenimento del richiedente protezione internazionale che si trova già trattenuto, perché in attesa dell’esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione, dal momento in cui si considera avere il soggetto trattenuto acquisito la qualità di richiedente protezione internazionale. Il rimettente ha omesso di farsi carico della norma che si rinviene nell’ultimo periodo della disposizione censurata, con cui il legislatore – stabilendo che i termini di restrizione della libertà personale dello straniero sono sospesi fino a quando non sopraggiunga la decisione sulla convalida, che può permettere la protrazione del trattenimento per un massimo di altri sessanta giorni – ha inteso disciplinare lo status libertatis nel tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di protezione internazionale e il preliminare esame di essa da parte dell’autorità amministrativa, quanto alla eventuale protrazione, nei casi indicati dalla legge, del restringimento in corso. Se la norma non permette all’autorità giudiziaria di rilevare la carenza del titolo restrittivo per tale periodo, resta comunque integro il potere del giudice di valutarla, nei limiti delle proprie competenze, con riferimento al fascio delle garanzie assicurate dall’art. 13 Cost., e, in particolare, alla regola che impone alla legge di determinare i termini massimi dei trattenimenti disposti in via preventiva, allo scopo di evitare che essi si prolunghino indefinitamente, anche a causa di prassi applicative distorte).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), «nella parte in cui rinvia all'art. 14 d.lgs. 286/1998», sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2023.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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