Corte costituzionale
Sentenza n. 173/2023
Corte cost., sent. 27 luglio 2023, n. 173
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 173/2023
- Data di deposito
- 27 luglio 2023
- Data di decisione
- 4 luglio 2023
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:173
Massime
Massima n. 45863
La disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, per i profili del rapporto concessorio relativi al canone e alla fornitura gratuita, è riconducibile alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di competenza legislativa concorrente. (Precedenti: S. 155/2020 - mass. 43416; S. 158/2016 - mass. 38952; S. 85/2014 - mass. 37850).In tema di grandi derivazioni d’acqua, il canone e la fornitura gratuita sono soggetti alla normativa statale di principio in quanto sussiste la necessità di una loro uniforme e adeguata regolazione anche al fine di garantire la continuità e la produttività nello sfruttamento della risorsa idrica, in ragione del fatto che entrambi consentono vantaggi immediati per le popolazioni locali. (Precedente: S. 117/2022 - mass. 44910).
Massima n. 45864
È coessenziale alla titolarità delle attribuzioni costituzionali la limitazione territoriale dell’ambito di applicazione delle disposizioni delle fonti statutarie, anche speciali, in forza delle «forme e condizioni particolari di autonomia» delle quali le Regioni a statuto speciale dispongono, secondo gli statuti speciali di cui all’art. 116, primo comma, Cost.(Nel caso di specie, è dichiarato che spettava alla Regione Veneto individuare, tra le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico di cui al secondo elenco dell’Allegato B alla delibera della Giunta reg. Veneto n. 1499 del 2022, soggette alla fornitura di energia elettrica gratuita ai sensi della legge reg. Veneto n. 27 del 2020, da sottoporre a specifici accordi con gli enti confinanti, le concessioni in favore di Primiero Energia spa GDI14BR denominata “Val Schener-Moline”, Hydro Dolomiti Energie srl D/0012 denominata “Bussolengo-Chievo” ed ENEL Produzione spa G/0022 denominata “Saviner”. Con riferimento alle prime due concessioni, l’impostazione della ricorrente Provincia autonoma di Trento contraddice la natura delle fonti statutarie, anche speciali, quanto all’ambito territoriale di applicazione delle relative disposizioni. Né l’invocata efficacia extraterritoriale delle attribuzioni statutarie potrebbe fondarsi sulla norma statale di principio, attraverso la “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 12, comma 1-octies, del d.lgs. n. 79 del 1999, conducendo detto assunto all’aberrante risultato di consentire che la legge ordinaria possa estendere o derogare l’applicazione di una fonte sovraordinata. Inoltre, la delibera impugnata non si pone neanche in contrasto con le pregresse intese tra le parti, in riferimento a tutte le citate concessioni, poiché tra le materie da esse regolate non era compresa la fornitura gratuita di una quota di energia da parte del concessionario di una grande derivazione d’acqua posta su territori confinanti, regolamentata dal legislatore statale soltanto in epoca successiva).
Massima n. 45865
Il tono costituzionale del conflitto sussiste quando il ricorrente lamenti una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali, per effetto di un atto o di un comportamento significante, dotato di efficacia e rilevanza esterna e diretto a esprimere, in modo chiaro e inequivoco, la pretesa di esercitare una data competenza, in modo tale da determinare la menomazione della sfera di attribuzione costituzionale del ricorrente. (Precedenti: S. 22/2020 - mass. 41464; S. 28/2018 - mass. 39827; S. 259/2019 - mass. 42879; O. 175/2020 - mass. 42349).Le controversie relative alla titolarità di un bene e la interpretazione della normativa – di rango legislativo o costituzionale – che ad essa si riferisce restano di competenza dei giudici comuni se non pongono in questione la delimitazione delle attribuzioni costituzionali degli enti in conflitto. (Precedenti: S. 319/2011 - mass. 35965; S. 213/2001 - mass. 26367).Ai fini dell’ammissibilità del conflitto di attribuzione tra enti, il ricorso deve prospettare l’illegittimo uso di un potere dell’ente resistente dal quale derivino conseguenze tali da alterare il riparto costituzionale delle rispettive competenze. Laddove ciò non accada, la controversia resta di competenza del solo giudice comune. (Precedente: S. 108/2021 - mass. 43951).(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per difetto di tono costituzionale, il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti della Regione Veneto, in relazione al primo elenco dell’Allegato B alla delibera della Giunta reg. Veneto n. 1499 del 2022, nella parte in cui prevede che è soggetta alla fornitura di energia elettrica gratuita, ai sensi della legge reg. Veneto n. 27 del 2020, la concessione in favore di Eusebio Energia srl 07/BR/GD denominata “Collicello”. Nonostante la ricorrente lamenti la lesione di proprie attribuzioni statutarie e del principio di leale collaborazione la pretesa resta, in realtà, circoscritta all’individuazione dell’ente al quale spetti detta derivazione per ragioni esclusivamente territoriali rispetto alle quali la Provincia non evidenzia alcun nesso di strumentalità con le proprie attribuzioni costituzionali; la censura riveste, pertanto, il carattere di una mera vindicatio rei e non di una vindicatio potestatis).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti della Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe, in relazione al primo elenco dell'Allegato B alla delibera della Giunta della Regione Veneto 29 novembre 2022, n. 1499 (Prime determinazioni in materia di obbligo di fornitura alla Regione di energia gratuita in attuazione della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 "Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico". DRG 100/CR del 27/09/2022), nella parte in cui prevede che è soggetta alla fornitura di energia elettrica gratuita, ai sensi della legge della Regione Veneto 3 luglio 2020, n. 27 (Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico), la concessione in favore di Eusebio Energia srl 07/BR/GD denominata "Collicello";
2) dichiara che spettava alla Regione Veneto individuare, tra le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico di cui al secondo elenco dell'Allegato B alla delibera della Giunta reg. Veneto n. 1499 del 2022, soggette alla fornitura di energia elettrica gratuita ai sensi della legge reg. Veneto n. 27 del 2020, da sottoporre a specifici accordi con gli enti confinanti, la concessione in favore di Primiero Energia spa GDI14BR denominata "Val Schener-Moline", la concessione in favore di Hydro Dolomiti Energie srl D/0012 denominata "Bussolengo-Chievo" e la concessione in favore di ENEL Produzione spa G/0022 denominata "Saviner".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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