Corte costituzionale

Sentenza n. 68/2022

Corte cost., sent. 11 marzo 2022, n. 68

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
68/2022
Data di deposito
11 marzo 2022
Data di decisione
24 febbraio 2022
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:68

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge della Regione autonoma Sardegna n. 7 del 12 aprile 2021

Parametri

  • art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 43, comma 2, statuto regione Sardegna

Massime

Massima n. 44629

L'istituto della illegittimità costituzionale conseguenziale ex art. 27 della legge n. 87 del 1953 ha limiti ristretti di utilizzo nel giudizio di legittimità costituzionale promosso in via principale, potendo operare nelle ipotesi del tutto particolari in cui la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dovrebbe conseguenzialmente estendersi a disposizioni non impugnate ma avvinte da stretta ed esclusiva dipendenza funzionale con quella (sola) censurata, oppure a norme accessorie, prive di autonomo rilievo. ( Precedenti: S. 77/2021 - mass. 43787; S. 245/2017 - mass. 40036; S. 36/2017 - mass. 39371 ).

Massima n. 44630

Sono dichiarate inammissibili, per contraddittorietà e inidoneità dell'intervento invocato, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 43, secondo comma, dello statuto speciale, dell'art. 6 della legge reg. Sardegna n. 7 del 2021, che, nell'ambito di una più ampia disciplina avente ad oggetto il riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, prevede che i Comuni afferenti alle due Città metropolitane di Sassari e Cagliari e alle Province oggetto di riforma possano accertare le volontà dei territori interessati tramite referendum solo successivamente all'entrata in vigore della riforma e quando una delibera consiliare sia intervenuta, ma non abbia raggiunto l'unanimità, oppure, a richiesta, quando la delibera consiliare sia stata adottata all'unanimità o quando il Consiglio comunale non si sia espresso entro il termine indicato. Ogni considerazione di merito è preclusa dalla circostanza che il ricorso ha omesso di estendere la censura all'intera legge regionale, approvata in asserita lesione del procedimento rinforzato, limitandosi in modo contraddittorio a impugnare il solo art. 6. Tale intervento, infatti, non potrebbe ripristinare la tutela dei principi statutari asseritamente lesi, cosicché deve dirsi carente lo stesso interesse all'impugnazione, per come è stata coltivata dallo Stato. ( Precedenti: S. 22/2022 - mass. 44582; S. 21/2020 - mass. 41451; S. 210/2015 - mass. 38574; S. 199/2014 - mass. 38075; S. 205/2011 - mass. 35727; S. 468/1994 - mass. 21197 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Sardegna 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali), promosse, in riferimento all'art. 43, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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