Corte costituzionale
Sentenza n. 184/2022
Corte cost., sent. 22 luglio 2022, n. 184
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 184/2022
- Data di deposito
- 22 luglio 2022
- Data di decisione
- 23 giugno 2022
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:184
Massime
Massima n. 45028
Alla Corte dei conti, in specie alle sez. regionali di controllo, in sede di parifica dei rendiconti regionali, è attribuito il compito di verificare il rispetto di parametri normativi, anche costituzionali, in vista della tutela della stabilità finanziaria e degli stessi enti controllati. Tale procedimento è ascrivibile al novero dei controlli di legittimità-regolarità, in ragione del carattere di giurisdizione contenziosa, data la possibilità di impugnare la decisione resa davanti alle Sez. riunite in speciale composizione. ( Precedenti: S. 244/2020 -mass. 43114; S.189/2020; S. 196/2018; S. 101/2018; S. 89/2017 - mass. 41961 ).
Massima n. 45029
I tratti salienti del giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato, affidato alla Corte dei conti - in coerenza con l'originaria funzione di controllo e garanzia della conformità alla legge di bilancio dei risultati di amministrazione, preliminare, ma anche separata e distinta, rispetto all'approvazione con legge del rendiconto governativo, riservata al Parlamento nell'esercizio del suo potere di controllo e indirizzo politico - vanno ravvisati nelle forme della giurisdizione contenziosa, quindi, in particolare, nella previa trattazione in udienza pubblica, con la partecipazione del procuratore generale, in contraddittorio dei rappresentanti dell'amministrazione. ( Precedente: S. 121/1966 - mass. 2731 ).
Massima n. 45030
Il controllo riservato al giudice contabile - organo di garanzia della legalità nell'utilizzo delle risorse pubbliche - non può arrestarsi per il sopravvenire della legge regionale di approvazione del rendiconto generale, in quanto strumentale ad assicurare il rispetto dei precetti costituzionali sull'equilibrio di bilancio; al contempo, non può incidere sulla potestà legislativa attribuita alle assemblee regionali, che la esercitano in piena autonomia politica, senza che organi a esse estranei possano né vincolarla né incidere sull'efficacia degli atti che ne sono espressione (salvo il sindacato di costituzionalità delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale). (Precedente: S. 39/2014 - mass. 37689 ). Le sfere di competenza della Regione e della Corte dei conti si presentano distinte e non confliggenti, consistendo, rispettivamente, nel controllo politico da parte dell'assemblea legislativa delle scelte finanziarie dell'esecutivo, illustrate nel rendiconto, e nel controllo di legittimità/regolarità (la "validazione") del risultato di amministrazione, alla luce dei principi costituzionali di stabilità finanziaria. Non si determina, pertanto, alcuna sovrapposizione tra l'esito del giudizio di parifica e la legge regionale di approvazione del rendiconto, adempimento essenziale in relazione alla responsabilità nei confronti degli elettori. La rendicontazione costituisce, infatti, un presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo, in quanto assicura ai membri della collettività la cognizione delle modalità di impiego delle risorse e dei risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale. ( Precedenti: S. 247/2021; S. 246/2021 - mass. 44426; S. 49/2018 - mass. 39975; S. 18/2019 - mass. 42076; S. 184/2016; S. 72/2012 - mass. 36185 ). L'accertamento della irregolarità/illegittimità dei dati contabili oggetto della decisione di parifica, impugnata dinanzi alle Sez. riunite in speciale composizione, ha l'effetto di mettere a disposizione anche dell'ente controllato dati contabili corretti che riflettono le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul suo ciclo, in modo tale che il medesimo ente possa decidere di intervenire in sede di assestamento ovvero nei successivi bilanci di previsione e rendicontazioni, in linea con il principio di continuità del bilancio, tanto più in considerazione della sua natura di «bene pubblico». ( Precedente: S. 184/2016 ). (Nel caso di specie, è dichiarato che spettava allo Stato - e per esso alla Corte dei conti, Sez. riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione - esercitare la funzione giurisdizionale e conseguentemente adottare la decisione resa pubblica, all'udienza del 7 ottobre, con la lettura del dispositivo, e poi emessa con la sentenza n. 20/2021/DELC, depositata in data 17 dicembre 2021, in accoglimento del ricorso proposto dalla Procura generale presso la sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana avverso la decisione di parifica del rendiconto della Regione Siciliana n. 6/2021/SS.RR./PAR, a seguito dell'entrata in vigore della legge reg. Siciliana n. 26 del 2021 di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019. La citata decisione non interferisce con la competenza dell'assemblea regionale ad approvare con legge il rendiconto generale della Regione e, dunque, non determina alcuna lesione delle sue attribuzioni, né vulnera il principio di leale collaborazione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara che spettava allo Stato - e per esso alla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione - esercitare la funzione giurisdizionale e conseguentemente adottare la decisione resa pubblica, all'udienza del 7 ottobre 2021, con la lettura del dispositivo, e poi emessa con la sentenza n. 20/2021/DELC, depositata in data 17 dicembre 2021 e notificata dall'Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana in data 21 dicembre 2021, in relazione al ricorso n. 740/SR/DELC, proposto ex art. 11, comma 6, lettera e), dell'Allegato 1 (Codice di giustizia contabile) del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), dalla Procura generale presso la sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana avverso la decisione di parifica del rendiconto della Regione Siciliana (n. 6/2021/SS.RR./PARI) resa dalle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione Siciliana, a seguito dell'entrata in vigore della legge della Regione Siciliana 30 settembre 2021, n. 26 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019 e del rendiconto consolidato dell'esercizio 2019 di cui al comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2022.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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