Corte costituzionale

Sentenza n. 164/2022

Corte cost., sent. 30 giugno 2022, n. 164

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
164/2022
Data di deposito
30 giugno 2022
Data di decisione
24 maggio 2022
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:164

Parametri

  • comma 2, lett. l), Costituzione n. 117

Massime

Massima n. 45176

L'esaurimento degli effetti degli atti incisi dagli atti oggetto di conflitto e le sopravvenienze normative non incidono sul persistente interesse alla decisione del conflitto di attribuzione tra enti, in quanto finalizzato all'accertamento del riparto costituzionale delle attribuzioni, per porre fine ad una situazione di incertezza in ordine a quest'ultimo. ( Precedente: S. 255/2019 - mass. 40877 ). (Nel caso di specie, nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti del Governo per l'annullamento, previa dichiarazione di non spettanza del potere, del provvedimento 18 giugno 2021, n. 244 del Garante per la protezione dei dati personali e della nota prot. n. 0035891 del 6 luglio 2021, adottata dalla medesima autorità, non incidono sul persistente interesse alla decisione del conflitto le circostanze che le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, sulle quali hanno inciso gli atti oggetto di conflitto, abbiano previsto di esaurire la propria efficacia al 31 luglio 2021 e che, prima ancora, la Provincia autonoma di Bolzano abbia integralmente recepito la normativa statale in tema di green pass contenuta nel d.l. n. 52 del 2021, come convertito e nel d.P.C.m. 17 giugno 2021).

Massima n. 45177

Gli atti del Garante per la protezione dei dati personali possono divenire oggetto di un conflitto intersoggettivo, in quanto tale organo, pur nella peculiare collocazione che connota le autorità indipendenti, conserva carattere nazionale e in tale qualità esercita anche nei confronti delle autonomie regionali e speciali funzioni attribuibili alla sfera di competenza esclusiva dello Stato in tema di ordinamento civile, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. ( Precedenti: S. 177/2020 - mass. 43371; S. 88/2009 - mass. 33266; S. 271/2005 ). Ai fini del conflitto, lo Stato viene in rilievo non come persona giuridica, bensì come sistema ordinamentale complesso e articolato, costituito da organi, con o senza personalità giuridica, ed enti distinti dallo Stato in senso stretto, ma con esso posti in rapporto di strumentalità in vista dell'esercizio, in forme diverse, di tipiche funzioni statali. ( Precedenti: S. 17/2020; S. 259/2019; S. 31/2006 - mass. 30118; S. 72/2005 - mass. 29221; S. 102/1995 ).

Massima n. 45178

Va ricondotta alla competenza esclusiva statale in tema di profilassi internazionale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. q ), Cost., ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla, poiché non vi può essere alcuno spazio di adattamento della normativa statale alla realtà regionale, che non sia stato preventivamente stabilito dalla legislazione statale. Lo Stato è quindi l'unico competente sia a normare la materia in via legislativa e regolamentare, sia ad esercitare la relativa funzione amministrativa, anche in forza, quanto alle autonomie speciali, del perdurante principio del parallelismo. ( Precedente: S. 37/2021 - mass. 43651 ). La certificazione verde ( green pass ) ha la finalità di limitare la diffusione del contagio, consentendo l'interazione tra persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico solo se quest'ultime, in quanto vaccinate, guarite, o testate con esito negativo al COVID-19, si offrano a vettori della malattia con un minor tasso di probabilità. La gestione dei dati che ineriscono ad una pandemia sanitaria globale trascende nettamente il respiro della sfera decentrata, per esigere, invece, una uniforme disciplina statale. (Nel caso di specie, è dichiarato che spetta allo Stato, e per esso al Garante per la protezione dei dati personali, adottare il provvedimento 18 giugno 2021, n. 244 e la nota 6 luglio 2021, prot. n. 0035891, con le quali, rispettivamente, si è limitato in via definitiva il trattamento dei dati personali connesso alla certificazione verde, come regolato dalle ordinanze del Presidente della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2021, n. 20 e 21 maggio 2021, n. 23, e si è invitata la medesima Provincia autonoma a non introdurre un uso delle certificazioni verdi COVID-19 difforme da quello previsto dalla legge statale. Non si ravvisa l'esercizio, da parte del Garante, di un potere radicalmente diverso da quello attribuito dalla legge, bensì il puntuale esercizio di un potere specificamente attribuito allo stesso da un atto dell'Unione europea, direttamente applicabile nell'ordinamento italiano, la cui verifica è affidata al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003. Per altro verso, la disciplina del green pass è estranea all'ambito delle competenze costituzionali o statutarie della Provincia autonoma di Bolzano, poiché essa va ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato in tema di profilassi internazionale. Quanto alle ulteriori competenze statutarie, è meramente indiretto l'effetto di compressione che il green pass può produrre, poiché la certificazione verde non ha per oggetto queste ultime, ma le condizioni di profilassi internazionale che impongono, per ragioni sanitarie, limitazioni all'accesso ad attività e servizi normati dalla legislazione provinciale). ( Precedenti: S. 198/2021; S. 164/2021 - mass. 44166; S. 255/2019 - mass. 41893; S. 10/2017 - mass. 39298; S. 260/2016 - mass. 39274; S. 104/2016 - mass. 38860; S. 271/2005; S. 196/2009 - mass. 33530 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Garante per la protezione dei dati personali, adottare il provvedimento 18 giugno 2021, n. 244 (Provvedimento di limitazione definitiva in merito ai trattamenti previsti dalla Provincia autonoma di Bolzano in tema di certificazione verde per Covid 19 - 18 giugno 2021) e la nota 6 luglio 2021, prot. n. 0035891, con le quali, rispettivamente, si è limitato in via definitiva il trattamento dei dati personali connesso alla certificazione verde, come regolato dalle ordinanze del Presidente della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2021, n. 20 e 21 maggio 2021, n. 23, e si è invitata la medesima Provincia autonoma a non introdurre un uso delle certificazioni verdi COVID-19 difforme da quello previsto dalla legge statale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 30 giugno 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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