Corte costituzionale

Ordinanza n. 32/2022

Corte cost., ord. 8 febbraio 2022, n. 32

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
32/2022
Data di deposito
8 febbraio 2022
Data di decisione
26 gennaio 2022
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:32

Massime

Massima n. 44518

Il diritto di petizione si configura quale diritto individuale, sebbene esercitabile collettivamente, regolato nella Parte I della Costituzione tra i rapporti politici, e non quale attribuzione costituzionale suscettibile di generare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Tali sono unicamente le attribuzioni previste nella Parte II della Costituzione, dedicata all'ordinamento della Repubblica. La presentazione di una petizione non determina, pertanto, un obbligo per le Camere di deliberare sulla stessa, né tantomeno di recepirne i contenuti, bensì un mero dovere di acquisirne il testo e assegnarlo alle commissioni competenti. ( Precedente: O. 254/2021 - mass. n. 44436 ). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dall'avvocato Daniele Gradara in proprio e in qualità di procuratore e difensore dei firmatari della petizione relativa al procedimento di conversione del d.l. n. 127 del 2021, che ha esteso l'obbligo della certificazione verde COVID-19 - c.d. green pass - per accedere ai luoghi di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nei confronti di entrambe le Camere, del Consiglio dei ministri, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Presidente della Repubblica, in seguito all'omesso esame da parte delle Camere della detta petizione. La mancanza dei requisiti di ammissibilità del conflitto preclude l'esame della richiesta di autorimessione delle questioni di legittimità costituzionale del d.l. n. 127 del 2021, come convertito, comunque manifestamente irrilevanti per la carenza del necessario nesso di pregiudizialità tra la risoluzione della questione medesima e la definizione del giudizio). ( Precedenti: S. 313/2013 -mass. n. 37925; O. 101/2000 - mass. n. 25217 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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