Corte costituzionale

Ordinanza n. 79/2021

Corte cost., ord. 21 aprile 2021, n. 79

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
79/2021
Data di deposito
21 aprile 2021
Data di decisione
9 marzo 2021
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:79

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 554, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 57, comma 1, decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019
  • legge n. 157 del 19 dicembre 2019
  • art. 1, comma 849, legge n. 160 del 27 dicembre 2019

Parametri

  • art. 12, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)

Massime

Massima n. 43827

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 554 e 849, della legge n. 160 del 2019, e 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 157 del 2019, è disposto che, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il Ragioniere generale dello Stato, il Presidente dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) e il Presidente della Corte dei Conti provvedano a depositare nella cancelleria della Corte costituzionale la relazione di cui in motivazione. Le questioni promosse dalla Regione Liguria per conto del Consiglio delle autonomie locali regionale necessitano infatti di apposita istruttoria, ai sensi dell'art. 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, finalizzata ad acquisire ulteriori e specifiche informazioni indispensabili ai fini della decisione. In particolare, in ordine all'art. 1, comma 554, della legge n. 160 del 2019, è disposto che i soggetti indicati riferiscano in merito alla ratio e ai criteri di quantificazione della quota ristorativa dell'imposta unica municipale (IMU) - Tariffa per i servizi indivisibili (TASI), che è fissata per gli anni 2020-2022 nella somma complessiva di euro 300 milioni, anziché nella somma originaria di euro 625 milioni, anche chiarendo se è stata effettuata una verifica di sostenibilità del taglio in relazione al fabbisogno degli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite e all'impatto; in ordine all'art. 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, come conv., è disposto che il Presidente dell'IFEL riferisca in merito alle criticità riscontrate nei criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, con specifico riferimento alle modalità di calcolo della capacità fiscale, con particolare riguardo al tax gap tra valori di mercato e valori catastali degli immobili nonché all'incidenza di questo sul carattere orizzontale del medesimo Fondo; infine, in ordine all'art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019, è disposto che il Ragioniere generale dello Stato e il Presidente dell'IFEL e il Presidente della Corte dei conti riferiscano in merito alla ratio e ai criteri di quantificazione delle risorse destinate per il 2020 al Fondo di solidarietà comunale, a carico del bilancio dello Stato, pari a euro 100 milioni, in luogo degli originari euro 563,4 milioni, anche chiarendo se è stata effettuata una verifica di sostenibilità del taglio in relazione al fabbisogno degli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, nonché precisando il criterio in base al quale vengono ripartite le risorse stanziate a favore degli enti territoriali di cui all'art 106, commi 1 e 3, del d.l. n. 34 del 2020, come conv.

Massima n. 43828

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 554 e 849, della legge n. 160 del 2019, e 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 157 del 2019, è disposta la fissazione alla camera di consiglio in data 24 giugno 2021 per la convocazione in audizione del Ragioniere generale dello Stato e del Presidente dell'IFEL, con la partecipazione delle parti. Le complessità delle questioni promosse dalla Regione Liguria per conto del Consiglio delle autonomie locali della Regione Liguria necessitano infatti di apposita istruttoria, ai sensi dell'art. 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, finalizzata ad acquisire ulteriori e specifiche informazioni indispensabili ai fini della decisione. In particolare, in ordine all'art. 1, comma 554, della legge n. 160 del 2019, è disposto che i soggetti indicati riferiscano in merito alla ratio e ai criteri di quantificazione della quota ristorativa dell'imposta unica municipale (IMU) - Tariffa per i servizi indivisibili (TASI), che è fissata per gli anni 2020-2022 nella somma complessiva di euro 300 milioni, anziché nella somma originaria di euro 625 milioni, anche chiarendo se è stata effettuata una verifica di sostenibilità del taglio in relazione al fabbisogno degli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite; in ordine all'art. 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, come conv., è disposto che il Presidente dell'IFEL riferisca in merito alle criticità riscontrate nei criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, con specifico riferimento alle modalità di calcolo della capacità fiscale, con particolare riguardo al tax gap tra valori di mercato e valori catastali degli immobili nonché all'incidenza di questo sul carattere orizzontale del medesimo Fondo; infine, in ordine all'art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019, è disposto che i soggetti indicati riferiscano in merito alla ratio e ai criteri di quantificazione delle risorse destinate per il 2020 al Fondo di solidarietà comunale, a carico del bilancio dello Stato, pari a euro 100 milioni, in luogo degli originari euro 563,4 milioni, anche chiarendo se è stata effettuata una verifica di sostenibilità del taglio in relazione al fabbisogno degli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, nonché precisando il criterio in base al quale vengono ripartite le risorse stanziate a favore degli enti territoriali di cui all'art. 106, commi 1 e 3, del d.l. n. 34 del 2020, come conv.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni altra decisione in ordine al ricorso indicato in epigrafe;

1) dispone che, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, ciascuno dei soggetti sopra indicati provveda a depositare nella cancelleria di questa Corte la relazione di cui in motivazione;

2) dispone inoltre che il Ragioniere generale dello Stato e il Presidente dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) vengano auditi da questa Corte in camera di consiglio e con la partecipazione delle parti;

3) fissa, a tal fine, la camera di consiglio in data 24 giugno 2021 alle ore 9.00.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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