Corte costituzionale
Ordinanza n. 225/2021
Corte cost., ord. 30 novembre 2021, n. 225
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 225/2021
- Data di deposito
- 30 novembre 2021
- Data di decisione
- 11 novembre 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:225
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, comma 2, legge della Regione Lazio n. 27 del 9 luglio 1998
Parametri
- comma 2, Costituzione n. 119
- comma 2, lett. s), Costituzione n. 117
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 44402
La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo , oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A ciò è possibile derogare, senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio, soltanto a favore di terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. Tale interesse qualificato sussiste allorché si configuri una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale, non essendo sufficiente, al fine di rendere ammissibile l'intervento, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo , sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire. ( Precedenti: S. 46/2021 - mass. 43710; S. 206/2019 - mass. 42745; S. 159/2019 - mass. 41045; S. 106/2019 - mass. 42227; O. 191/2021 - mass. 44211; O. 24/2021 - mass. 43566; O. 271/2020 - mass. 43080; O. 202/2020 - mass. 43024 ). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento ad opponendum spiegato dal Comune di Roccasecca nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, della legge reg. Lazio n. 27 del 1998).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento spiegato dal Comune di Roccasecca.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 2021.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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