Corte costituzionale

Ordinanza n. 217/2021

Corte cost., ord. 18 novembre 2021, n. 217

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
217/2021
Data di deposito
18 novembre 2021
Data di decisione
21 ottobre 2021
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:217

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18-bis, comma 1, lett. c), legge n. 69 del 22 aprile 2005
  • art. 6, comma 5, lett. b), legge n. 117 del 4 ottobre 2019

Parametri

  • art. 4, par. 6, Decisione del Consiglio dell'Unione Europea n. 584 del 13 giugno 2002
  • art. 1, paragrafo 3, Decisione del Consiglio dell'Unione Europea n. 584 del 13 giugno 2002
  • art. 7, Carta dei diritti fondamentali U.E. del 7 dicembre 2000
  • art. 267, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Massime

Massima n. 44359

I diversi sistemi di garanzia europei operano in un quadro di costruttiva e leale cooperazione. ( Precedenti: S. 269/2017 - mass. 41945 ; O. 182/2020 - mass. 43382; O. 117/2019 - mass. 42633 ).

Massima n. 44360

È disposta la sottoposizione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, delle le seguenti questioni pregiudiziali: a) se l'art. 4, punto 6, della direttiva 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, interpretato alla luce dell'art. 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro e dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), osti a una normativa, come quella italiana, che - nel quadro di una procedura di mandato di arresto europeo finalizzato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza - precluda in maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo; b) in caso di risposta affermativa alla prima questione, sulla base di quali criteri e presupposti tali legami debbano essere considerati tanto significativi da imporre all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna. L'art. 18- bis , comma 1, lett. c ), della legge n. 69 del 2005, come introdotto dall'art. 6, comma 5, lett. b ), della legge n. 117 del 2019, ha recepito la decisione quadro 2002/584/GAI, senza prevedere il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno. La questione presenta elementi di novità rispetto alla giurisprudenza della Corte di giustizia sinora formatasi in materia di mandato di arresto europeo, per cui occorre stabilire se, ed eventualmente a quali condizioni, il cittadino di un paese terzo che sia residente o dimorante nello Stato dell'esecuzione sia titolare di un diritto fondamentale a non essere allontanato dal territorio di quest'ultimo Stato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza nello Stato di emissione. Tale interrogativo esige una risposta, in primo luogo, sul piano del diritto dell'Unione, dal momento che la stessa Corte di giustizia ha già chiarito, in via generale, che le disposizioni della decisione quadro sul mandato d'arresto che non contengano alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri devono di norma essere oggetto, nell'intera Unione, di un'interpretazione autonoma e uniforme (Precedente: O. 216/2021 - mas s. 44272 ).

Massima n. 44361

È chiesto - in base all'art. 105 del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25 settembre 2012 - che la questione di interpretazione dell'art. 4, del punto 6, della direttiva 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002 sia decisa con procedimento accelerato. La causa in esame solleva infatti questioni interpretative relative ad aspetti centrali del funzionamento del mandato d'arresto europeo, e pertanto l'interpretazione richiesta è idonea a produrre conseguenze generali, tanto per le autorità chiamate a cooperare (nella specie: nell'ambito del mandato d'arresto europeo), quanto per i diritti delle persone ricercate.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dispone di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le seguenti questioni pregiudiziali:

a) se l'art. 4, punto 6, della direttiva 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, interpretato alla luce dell'art. 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro e dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), osti a una normativa, come quella italiana, che - nel quadro di una procedura di mandato di arresto europeo finalizzato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza - precluda in maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo;

b) in caso di risposta affermativa alla prima questione, sulla base di quali criteri e presupposti tali legami debbano essere considerati tanto significativi da imporre all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna;

2) chiede che la questione pregiudiziale sia decisa con procedimento accelerato;

3) sospende il presente giudizio sino alla definizione della suddetta questione pregiudiziale;

4) ordina la trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla cancelleria della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 novembre 2021.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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