Corte costituzionale
Sentenza n. 17/2020
Corte cost., sent. 13 febbraio 2020, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 17/2020
- Data di deposito
- 13 febbraio 2020
- Data di decisione
- 15 gennaio 2020
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:17
Massime
Massima n. 42233
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per decadenza dell'esercizio dell'azione, formulata nel conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019. La natura dell'atto impugnato non è meramente esecutivo e meramente consequenziale rispetto al precedente d.l. n. 18 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 49 del 2016, e non impugnato. Le censure della ricorrente, infatti, non investono - né direttamente, né indirettamente - la disciplina introdotta dal decreto-legge, perché si appuntano sulla dedotta violazione delle prerogative statutarie e di attuazione statutaria, realizzata attraverso l'esercizio, da parte della Banca d'Italia, di una competenza che si ritiene viceversa assegnata alla Regione.
Massima n. 42234
La pendenza, dinanzi al giudice amministrativo, di un giudizio avente a oggetto l'impugnazione del medesimo provvedimento che ha dato origine al conflitto tra enti, non rende inammissibile il ricorso. A prescindere dalla natura dell'atto necessario a soddisfare le pretese della ricorrente e dalla competenza al riguardo del giudice comune, la lesione delle competenze regionali denunciata attraverso il conflitto non si esaurisce nella mera erronea applicazione della legge attraverso l'atto impugnato. Essa è, al contrario, idonea a innescare un conflitto di attribuzione, configurandosi come un comportamento significante dotato di efficacia e rilevanza esterna, comunque diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 122 del 2013, n. 332 del 2011, n. 39 del 2007 e n. 382 del 2006 ). Il modello dei conflitti fra enti si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto. ( Precedenti citati: sentenze n. 305 del 2011 e n. 195 del 2007 ).
Massima n. 42235
È dichiarato che spettava allo Stato e, per esso, alla Banca d'Italia, adottare il provvedimento del 26 marzo 2019 con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni amministrative e di controllo e sono stati nominati gli organi straordinari della Banca di credito cooperativo di San Biagio Platani. Secondo le disposizioni di attuazione statutaria di cui al d.lgs. n. 205 del 2012 - precedenti alla riforma delle BCC, intervenuta con il d.l. n. 18 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 49 del 2016 - l'adesione ad un gruppo bancario nazionale determina la perdita del carattere regionale della banca affiliata. Né può essere condivisa l'interpretazione della ricorrente, secondo la quale l'appartenenza ad un gruppo nazionale non determinerebbe la perdita del carattere regionale della BCC che vi abbia aderito, perché la capogruppo non potrebbe sostituirsi alle BCC nell'esercizio della loro attività e non si avrebbe alcuna riduzione della loro autonomia gestionale. La circostanza che la riforma del 2016 ha inteso salvaguardare lo scopo mutualistico delle BCC e, entro certi limiti, gli spazi di autonomia gestionale delle singole banche, non determina la conservazione del carattere regionale della banca in esame, a fronte del dato normativo, nonché della ratio dell'intervento, che attribuisce i poteri di direzione strategica e i presidi di controllo del rischio alla capogruppo. Né, al fine di sostenere il mantenimento del carattere regionale della banca in esame, può essere contestato che il gruppo bancario cooperativo costituisce un gruppo societario in senso proprio, incentrato su un controllo di tipo contrattuale e regolato da una disciplina che non avrebbe potuto contemplare un istituto introdotto soltanto con il d.l. n. 18 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 49 del 2016. La riforma del 2016, infatti, ha regolato, nello specifico ambito del settore bancario, un fenomeno che era già previsto in termini generali per l'impresa cooperativa; lo stesso t.u. bancario contiene la disciplina dei gruppi bancari sia partecipativi, sia contrattuali, come i gruppi bancari cooperativi, per cui la circostanza che in questo secondo modello la capogruppo non possieda una partecipazione di controllo nelle BCC aderenti risulta ininfluente ai fini del riconoscimento del suo potere di direzione e coordinamento, ben potendo esso discendere dal contratto. Infine, la stessa parte ricorrente - in contrasto con quanto da essa stessa sostenuto nel giudizio - ha riconosciuto, attraverso l'esclusione dall'Albo regionale delle banche siciliane di alcune BCC, fra le quali anche quella di San Biagio Platani, l'avvenuta perdita del suo carattere regionale, ciò che costituisce il presupposto per l'applicabilità dei poteri dei quali lamenta la lesione. Dall'insussistenza della competenza regionale invocata discende, infine, l'infondatezza della doglianza relativa alla violazione del principio di leale collaborazione, il quale viene in rilievo in riferimento a situazioni in cui si sovrappongono competenze di soggetti pubblici diversi.
Massima n. 42236
La dichiarata non fondatezza, in ogni sua parte, del ricorso per conflitto tra enti proposto dalla Regione Siciliana nei confronti del provvedimento del 26 marzo 2019 della Banca Italia, comporta l'assorbimento dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spettava allo Stato e, per esso, alla Banca d'Italia, adottare il provvedimento del 26 marzo 2019 con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni amministrative e di controllo e sono stati nominati gli organi straordinari della Banca di credito cooperativo di San Biagio Platani.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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