Corte costituzionale

Ordinanza n. 84/2020

Corte cost., ord. 24 aprile 2020, n. 84

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
84/2020
Data di deposito
24 aprile 2020
Data di decisione
24 marzo 2020
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:84

Parametri

  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 43339

Non osta all'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato la forma di ordinanza dell'atto di promovimento, in quanto il nomen juris non è decisivo, se l'atto possiede i requisiti sostanziali di un valido ricorso, con l'indicazione delle ragioni del conflitto e la richiesta di un regolamento delle attribuzioni costituzionali. (Nel caso di specie, il ricorso per conflitto era stato promosso - dal Tribunale della Spezia, in funzione di giudice dell'esecuzione civile, nei confronti dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale della Liguria - in relazione all'avviso da quest'ultima pubblicato per la vendita di alcuni immobili di proprietà dell'esecutato ente privato, già pignorati e poi attinti da confisca). ( Precedenti citati: sentenze n. 452 del 2006, n. 315 del 2006, n. 193 del 2005, n. 298 del 2004 e n. 10 del 2000; ordinanze n. 155 del 2017, n. 139 del 2016, n. 91 del 2016, n. 138 del 2015, n. 137 del 2015, n. 271 del 2014 e n. 161 del 2014 ).

Massima n. 43340

È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione passiva, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale della Spezia, in funzione di giudice dell'esecuzione civile, nei confronti dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale della Liguria, in relazione all'avviso da quest'ultima pubblicato per la vendita di alcuni immobili di proprietà dell'esecutato ente privato, beni già pignorati e poi attinti da confisca. Mentre non è dubitabile la legittimazione attiva del ricorrente ad essere parte del conflitto - in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via definitiva, nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, la volontà del potere cui appartiene - deve invece escludersi che l'Agenzia del demanio possa essere qualificata, nel caso in esame, come potere dello Stato, agli effetti dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953. Quest'ultima, pubblicando l'avviso di vendita di immobili confiscati dall'autorità giudiziaria, ha esercitato un potere ad essa assegnato dalla legge, ma non un'attribuzione direttamente riferibile a norme costituzionali; né il ricorrente ha prospettato l'esercizio di un potere radicalmente diverso da quello di legge sicché difetta, nella specie, il "tono costituzionale" del conflitto, in ragione dell'ontologica differenza tra atto meramente illegittimo e atto costituzionalmente invasivo, dovendosi, dunque, escludere che l'Agenzia del demanio, nell'adozione dell'atto oggetto del presente conflitto, possa essere qualificata come organo abilitato ad esprimere in via definitiva la volontà del potere cui appartiene. Inoltre, la prospettata questione di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative "a monte" dell'atto impugnato non potrebbe essere veicolata da un conflitto di attribuzione, atteso il carattere residuale di questo strumento di legalità costituzionale, il cui impiego è inammissibile ove il soggetto interessato disponga di una sede giudiziale nella quale sollevare la medesima questione in via incidentale. ( Precedenti citati: sentenze n. 255 del 2019, n. 229 del 2018, n. 10 del 2017, n. 260 del 2016, n. 104 del 2016, n. 284 del 2005, n. 150 del 2003 e n. 334 del 2000; ordinanze n. 9 del 2020, n. 273 del 2017 e n. 343 del 2003 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, nei confronti dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale della Liguria, dal Tribunale ordinario della Spezia, in funzione di giudice dell'esecuzione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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