Corte costituzionale

Ordinanza n. 37/2020

Corte cost., ord. 27 febbraio 2020, n. 37

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
37/2020
Data di deposito
27 febbraio 2020
Data di decisione
10 febbraio 2020
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:37

Norme oggetto del giudizio

Parametri

  • art. 4, comma 7, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)

Massime

Massima n. 41582

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Salerno, sez. seconda penale, dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948 e dell'art. 595, comma 3, cod. pen., è dichiarato ammissibile l'intervento in giudizio del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG), che è pertanto autorizzato a prendere visione e trarre copia degli atti processuali. Se la rappresentanza istituzionale degli interessi della professione giornalistica esercitata dal CNOG non è sufficiente a legittimarne l'intervento - tanto più a fronte della recente introduzione dell'art. 4-ter delle Norme integrative, che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità di presentare un'opinione scritta in qualità di amici curiae; e che neppure valgono ex se a legittimare l'intervento le funzioni di autogoverno e promozione della professione giornalistica svolte dal CNOG; né, infine, il suo generico interesse a vedere eliminata la menomazione di un diritto fondamentale che si riferisce alla sua "sfera di competenza", in difetto di un nesso qualificato con lo specifico rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo -, tuttavia sussiste, nella specie, un nesso con il rapporto giuridico dedotto in giudizio, in relazione alla competenza disciplinare attribuita al CNOG dagli artt. 20, primo comma, lett. d ), 39 e 48, primo comma, della legge n. 69 del 1963, sull'ordinamento della professione di giornalista. Infatti, dall'eventuale condanna penale e dalla sua gravità, a carico del giornalista e del direttore responsabile imputati nel procedimento a quo, deriverebbero specifiche conseguenze in ordine all'avvio dell'azione disciplinare nei loro confronti. ( Precedenti citati: ordinanza letta all'udienza del 18 giugno 2019, allegata alla sentenza n. 173 del 2019; ordinanza n. 156 del 2013; ordinanza letta all'udienza del 23 ottobre 2012, allegata alla sentenza n. 272 del 2012; a contrariis, sentenze n. 171 del 1996, n. 456 del 1993 e n.180 del 2018; ordinanza letta all'udienza del 22 settembre 2015, allegata all'ordinanza n. 200 del 2015; ordinanza letta all'udienza del 25 novembre 2003, allegata all'ordinanza n. 50 del 2004 ). Ai sensi dell'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio. Per costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via incidentale è ammissibile l'intervento di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale quando l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare dall'immediato effetto che la pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo. ( Precedenti citati: ordinanza letta all'udienza del 22 ottobre 2019, allegata alla sentenza n. 253 del 2019, ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019, allegata alla sentenza n. 206 del 2019, e ordinanza letta all'udienza del 18 giugno 2019, allegata alla sentenza n. 173 del 2019; ordinanza n. 204 del 2019 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile l'intervento in giudizio del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti;

autorizza il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti a prendere visione e trarre copia degli atti processuali del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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