Corte costituzionale
Ordinanza n. 271/2020
Corte cost., ord. 18 dicembre 2020, n. 271
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 271/2020
- Data di deposito
- 18 dicembre 2020
- Data di decisione
- 3 dicembre 2020
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:271
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 6, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
- art. 64, comma 1, lettera g), legge n. 218 del 31 maggio 1995
- art. 18, decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000
Parametri
- art. 4, comma 7, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 43080
È dichiarato inammissibile - per difetto di legittimazione - l'intervento di J.E. N., "madre gestazionale" di un minore procreato all'estero tramite maternità surrogata, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto il divieto di riconoscimento del provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento nell'atto di stato civile del minore del genitore non biologico (c.d. d'intenzione). L'interveniente non risulta essere mai stata designata come genitore, né nell'atto di nascita formato all'estero e rettificato dall' order della Supreme Court of British Columbia, né nei registri di stato civile italiani. Inoltre, il giudizio a quo , relativo al riconoscimento, in Italia, dell'efficacia di tale order , riguarda unicamente la posizione giuridica del "padre biologico" e del "padre d'intenzione" nei confronti del minore, per cui l'esito del giudizio costituzionale non è atto a produrre effetti giuridici diretti e immediati nella sfera della "madre gestazionale". Per giurisprudenza costituzionale costante - recepita dall'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - l'intervento nei giudizi in via incidentale di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo , dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale, è ammissibile soltanto in quanto essi si assumano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Tale interesse qualificato sussiste allorché si configuri una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale. ( Precedenti citati: sentenze n. 158 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 giugno 2020, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 15 gennaio 2020, n. 253 del 2019 con allegata ordinanza letta all'udienza del 22 ottobre 2019, n. 206 del 2019 con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019, n. 173 del 2019 con allegata ordinanza letta all'udienza del 18 giugno 2019, n. 159 del 2019 e n. 194 del 2018 con allegata ordinanza letta all'udienza del 25 settembre 2018; ordinanze n. 202 del 2020 e n. 204 del 2019 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento di J.E. N. nel giudizio indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2020.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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