Corte costituzionale

Ordinanza n. 243/2020

Corte cost., ord. 20 novembre 2020, n. 243

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
243/2020
Data di deposito
20 novembre 2020
Data di decisione
22 ottobre 2020
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
MORELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:243

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 13 del 19 luglio 2019
  • art. 6, legge n. 13 del 19 luglio 2019
  • art. 12, comma 1, lettera a), legge n. 13 del 19 luglio 2019
  • art. 12, comma 1, lettera b), legge n. 13 del 19 luglio 2019
  • art. 12, comma 1, lettera d), legge n. 13 del 19 luglio 2019
  • art. 15, legge n. 13 del 19 luglio 2019

Parametri

  • art. 22, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 10, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)

Massime

Massima n. 43162

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per vizio della notifica dello stesso - in quanto effettuata mediante PEC -, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, 6, 12, comma 1, lett. a ), b ) e d ), e 15 della legge Reg. Siciliana n. 13 del 2019. La notifica dei ricorsi introduttivi di giudizi di legittimità costituzionale in via principale può infatti essere validamente effettuata mediante posta elettronica certificata (PEC) perché, in mancanza di disposizioni dettate appositamente per il giudizio costituzionale, soccorre il rinvio contenuto nell'art. 22, primo comma, della legge n. 87 del 1953 alle norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - e ora a quelle del cod. proc. amm. - che dispongono l'applicazione della disciplina relativa alla notificazione degli atti giudiziari in materia civile. L'art. 55, comma 1, della legge n. 69 del 2009, in particolare, attribuisce all'Avvocatura generale dello Stato la possibilità di eseguire le notificazioni degli atti ai sensi della legge n. 53 del 1994, il quale, all'art. 1, comma 1, prevede la notifica a mezzo PEC. In ragione della novità del caso, nonché dell'affidamento riposto dalla Regione Siciliana resistente su quanto affermato nella sentenza n. 200 del 2019, è disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, così da consentire alle parti, ai sensi dell'art. 10 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di depositare memorie. ( Precedenti citati: sentenze n. 200 del 2019, n. 245 del 2017, n. 144 del 2015, n. 310 del 2011; ordinanza n. 101 del 2017 ) . Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'art. 55 della legge n. 69 del 2009 deve considerarsi pacificamente applicabile anche ai giudizi di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2017, n. 310 del 2011 ) .

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Regione Siciliana;

2) rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2020.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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