Corte costituzionale
Ordinanza n. 242/2020
Corte cost., ord. 20 novembre 2020, n. 242
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 242/2020
- Data di deposito
- 20 novembre 2020
- Data di decisione
- 22 ottobre 2020
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- MORELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:242
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, legge della Regione siciliana n. 13 del 19 luglio 2019
- art. 4, comma 2, legge della Regione siciliana n. 13 del 19 luglio 2019
- art. 13, legge della Regione siciliana n. 13 del 19 luglio 2019
Parametri
- art. 22, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 10, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 43161
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per vizio della notifica dello stesso - in quanto effettuata mediante PEC -, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1 e 2, e 13 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019. La notifica dei ricorsi introduttivi di giudizi di legittimità costituzionale in via principale può infatti essere validamente effettuata mediante posta elettronica certificata (PEC) perché, in mancanza di disposizioni dettate appositamente per il giudizio costituzionale, soccorre il rinvio contenuto nell'art. 22, primo comma, della legge n. 87 del 1953 alle norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - e ora a quelle del cod. proc. amm. - che dispongono l'applicazione della disciplina relativa alla notificazione degli atti giudiziari in materia civile. L'art. 55, comma 1, della legge n. 69 del 2009, in particolare, attribuisce all'Avvocatura generale dello Stato la possibilità di eseguire le notificazioni degli atti ai sensi della legge n. 53 del 1994, il quale, all'art. 1, comma 1, prevede la notifica a mezzo PEC. In ragione della novità del caso, nonché dell'affidamento riposto dalla Regione Siciliana resistente su quanto affermato nella sentenza n. 200 del 2019, è disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, così da consentire alle parti, ai sensi dell'art. 10 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di depositare memorie. ( Precedenti citati: sentenze n. 200 del 2019, n. 245 del 2017, n. 144 del 2015, n. 310 del 2011; ordinanza n. 101 del 2017 ) . Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'art. 55 della legge n. 69 del 2009 deve considerarsi pacificamente applicabile anche ai giudizi di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2017, n. 310 del 2011 ) .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Regione Siciliana;
2) rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2020.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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