Corte costituzionale

Ordinanza n. 182/2020

Corte cost., ord. 30 luglio 2020, n. 182

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
182/2020
Data di deposito
30 luglio 2020
Data di decisione
8 luglio 2020
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:182

Norme oggetto del giudizio

Parametri

  • art. 267, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea n. 267

Massime

Massima n. 43382

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, e dell'art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001 - che stabiliscono il requisito del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per l'erogazione agli stranieri, rispettivamente, dell'assegno di natalità e dell'assegno di maternità - è disposta la sottoposizione alla Corte di giustizia dell'Unione europea (ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 TFUE), delle seguenti questioni pregiudiziali: a) se l'art. 34 dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) debba essere interpretato nel senso che nel suo àmbito di applicazione rientrino l'assegno di natalità e l'assegno di maternità, in base all'art. 3, par. 1, lett. b ) e j ), del regolamento (CE) n. 883/2004, richiamato dall'art. 12, par. 1, lett. e ), della direttiva 2011/98/UE, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico; b) e se, pertanto, il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso di non consentire una normativa nazionale che non estende agli stranieri titolari del permesso unico di cui alla medesima direttiva le provvidenze sopra citate, già concesse agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. È necessario sollecitare alla Corte di giustizia un chiarimento sulle disposizioni del diritto dell'Unione che incidono sulla soluzione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 3, 31, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 CDFUE, in quanto l'assegno di natalità non è riconducibile all'assegno speciale di nascita o di adozione menzionato nell'Allegato I del regolamento (CE) n. 883/2004, per cui occorre accertare se si possa definire come prestazione familiare, anche in ragione delle rilevanti innovazioni degli ultimi anni, che l'hanno ricondotta al novero delle prestazioni di sicurezza sociale, rivelando una pluralità di funzioni che potrebbero renderne incerta la qualificazione. Anche quanto all'assegno di maternità si chiede alla Corte di giustizia se esso debba essere incluso nella garanzia dell'art. 34 CDFUE, letto alla luce del diritto secondario, che mira ad assicurare uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro a tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli Stati membri. La Corte costituzionale ha competenza a sindacare gli eventuali profili di contrasto delle disposizioni nazionali con i princìpi enunciati dalla CDFUE, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati, alla stregua dell'art. 6, par. 1, TUE. ( Precedente citato: ord. n. 117 del 2019 ). Quando è lo stesso rimettente a sollevare una questione di legittimità costituzionale che investe anche le norme CDFUE, la Corte costituzionale non può esimersi dal valutare se la disposizione censurata infranga, in pari tempo, i princìpi costituzionali e le garanzie sancite dalla CDFUE; l'integrarsi delle garanzie della Costituzione con quelle sancite dalla Carta DFUE determina, infatti, un concorso di rimedi giurisdizionali, arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione. ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2019 e n. 20 del 2019 ). In quanto giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 267 TFUE, la Corte costituzionale esperisce il rinvio pregiudiziale ogniqualvolta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme CDFUE; e potrà, all'esito di tale valutazione, dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, rimuovendo così la stessa dall'ordinamento nazionale, con effetti erga omnes . ( Precedente citato: ordinanza n. 117 del 2019 ). Il rinvio pregiudiziale si colloca in un quadro di costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia, nel quale le Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia affinché sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico. L'intervento chiarificatore che si richiede alla Corte di giustizia è funzionale, altresì, alla garanzia di uniforme interpretazione dei diritti e degli obblighi che discendono dal diritto dell'Unione. ( Precedente citato: sentenza n. 269 del 2017 ).

Massima n. 43383

È chiesto, in base all'art. 105 del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25 settembre 2012, che le questioni di interpretazione dell'art. 34 dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), promosse in via pregiudiziale dalla Corte costituzionale - nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, e dell'art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001 -, ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del TFUE, siano decise con procedimento accelerato. Il rinvio è necessario anche per l'ampiezza del contenzioso pendente, che attesta un grave stato di incertezza sul significato da attribuire al diritto dell'Unione, visto che mentre l'orientamento diffuso nella giurisprudenza di merito attribuisce efficacia diretta alle previsioni dell'art. 12 della direttiva 2011/98/UE, esso non è seguìto dall'amministrazione competente a erogare le provvidenze disciplinate dalle norme censurate. L'incertezza, che è necessario dirimere in maniera sollecita, è tanto più grave in quanto riguarda sia il settore nevralgico della politica comune dell'immigrazione dell'Unione europea nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sia il tema della parità di trattamento tra cittadini dei paesi terzi e cittadini degli Stati membri in cui soggiornano, che di tale politica rappresenta elemento qualificante e propulsivo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dispone di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, la seguente questione pregiudiziale:

se l'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, debba essere interpretato nel senso che nel suo àmbito di applicazione rientrino l'assegno di natalità e l'assegno di maternità, in base all'art. 3, paragrafo 1, lettere b) e j), del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, richiamato dall'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico, e se, pertanto, il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso di non consentire una normativa nazionale che non estende agli stranieri titolari del permesso unico di cui alla medesima direttiva le provvidenze sopra citate, già concesse agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

2) chiede che le questioni pregiudiziali siano decise con procedimento accelerato;

3) sospende i giudizi sino alla definizione delle suddette questioni pregiudiziali;

4) ordina la trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti dei giudizi, alla cancelleria della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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