Corte costituzionale

Sentenza n. 225/2019

Corte cost., sent. 29 ottobre 2019, n. 225

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
225/2019
Data di deposito
29 ottobre 2019
Data di decisione
8 ottobre 2019
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:225

Parametri

  • art. 48-bis, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 11, decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato n. 532 del 23 dicembre 1946

Massime

Massima n. 40868

Nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste nei confronti dello Stato, lamentando che non sarebbe spettato a quest'ultimo e, per esso, al Ministro dello Sviluppo economico, l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 febbraio 2018, non si rinviene alcuna ragione di inammissibilità del ricorso dovuta alla mancata impugnazione del decreto legislativo n. 219 del 2016, da cui trae fondamento il decreto ministeriale. L'atto censurato non è immediatamente riproduttivo dell'atto legislativo, oggetto del conflitto in esame. È, infatti, solo nel decreto ministeriale che trova esplicito riferimento la Camera Valdostana, con conseguente applicabilità delle disposizioni ivi previste alla Regione Valle d'Aosta.

Massima n. 41635

Non spettava allo Stato, e per esso al Ministro dello sviluppo economico, adottare il decreto ministeriale del 16 febbraio 2018 - recante «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale» - e per l'effetto va disposto l'annullamento di detto decreto, limitatamente agli artt. 6, comma 1, e 7, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, nella parte in cui si applicano alla Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste , nonché agli Allegati A), C) e D), nelle parti espressamente riferite alla Camera Valdostana delle imprese e delle professioni. Lo Stato non ha tenuto in adeguata considerazione la particolare competenza della Regione autonoma Valle d'Aosta, intervenendo con un atto fonte secondario, inidoneo, per espressa disposizione statutaria, a disciplinare la Camera Valdostana e a soddisfare la complessa procedura richiesta dall'art. 48- bis dello statuto speciale. L'art. 11 del d.lgs. C.p.S. n. 532 del 1946 assegna, infatti, alla Regione ricorrente la diretta titolarità delle funzioni attribuite alle Camere di commercio - che, in virtù dell'ampia discrezionalità in materia, essa ha poi trasferito a un ente di propria creazione, la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - e detta previsione necessita, per essere modificata, del procedimento di cui all'art. 48- bis dello statuto reg. Valle d'Aosta, richiamato dall'art. 1 del d.lgs. di attuazione statutaria n. 320 del 1994. (Precedenti citati: sentenze n. 261 del 2017, n. 29 del 2016, n. 273 del 2007, n. 38 del 2003, n. 243 del 1985 e n. 65 del 1982 ).

Massima n. 41636

Accolto il ricorso per conflitto tra enti, promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 febbraio 2018, per contrasto con l'art. 48- bis della legge cost. n. 4 del 1948, resta assorbito il secondo motivo di ricorso, in base al quale sarebbe stati violati i principi di leale collaborazione e sussidiarietà.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministro dello sviluppo economico, adottare il decreto ministeriale del 16 febbraio 2018, recante «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale», limitatamente agli artt. 6, comma 1, e 7, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, nella parte in cui si applicano alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nonché agli Allegati A), C) e D), nelle parti espressamente riferite alla Camera Valdostana delle imprese e delle professioni;

2) annulla per l'effetto, in parte qua, il decreto ministeriale indicato al punto che precede.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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