Corte costituzionale

Sentenza n. 200/2019

Corte cost., sent. 24 luglio 2019, n. 200

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
200/2019
Data di deposito
24 luglio 2019
Data di decisione
3 luglio 2019
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:200

Norme oggetto del giudizio

  • n. 6079/10.1, telegramma del Presidente del consiglio ministri del 6 dicembre 2018

Parametri

  • art. 25, comma 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)

Massime

Massima n. 41181

La tempestività della costituzione nel giudizio di costituzionalità deve essere valutata con riferimento al giorno della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, e non a quello della notifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Infatti, attesa la specialità dei giudizi innanzi alla Corte costituzionale, la modalità della notifica mediante PEC non può, allo stato, ritenersi compatibile - né è stata sin qui mai utilizzata - per la notifica dei ricorsi in via principale o per conflitto di attribuzione. Per questa ragione, non opera, a tal fine, il rinvio dinamico disposto dall'art. 22, primo comma, della legge n. 87 del 1953 alle "norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale" - e ora a quelle del cod. proc. amm. - nel contesto delle quali la notifica a mezzo PEC è consentita. (Nella specie, relativamente al conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Calabria a seguito della delibera del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2018 e del telegramma del 6 dicembre 2018, n. 6079/10.1, non è accolta l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio, in quanto effettuata nel rispetto del termine - decorrente dalla notifica del ricorso affidata all'ufficiale giudiziario e non dalla precedente notifica a mezzo PEC - di cui all'art. 25, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Massima n. 41182

Ai fini della tempestività, ed ammissibilità, dell'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri è sufficiente l'allegazione dell'attestazione, proveniente dal Segretario del Consiglio dei ministri, della delibera autorizzativa della resistenza in giudizio, e non anche la contestualità del suo deposito. (Nella specie, relativamente al conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Calabria a seguito della delibera del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2018 e del telegramma del 6 dicembre 2018, n. 6079/10.1, non è accolta l'eccezione di tardività - per mancanza del contestuale deposito della delibera del Consiglio dei ministri, autorizzativa della resistenza in giudizio - della costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri).

Massima n. 41183

È dichiarato che spettava allo Stato e, per esso, al Consiglio dei ministri, nominare il commissario ad acta e il subcommissario per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, anche senza la partecipazione del Presidente della Giunta regionale alla riunione del Consiglio dei ministri. Tale forma di coinvolgimento del rappresentante regionale, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 131 del 2003, non esaurisce infatti le modalità - che il legislatore può diversamente disciplinare con normative di settore relative a specifici tipi di intervento sostitutivo - attraverso le quali è attuato il principio di leale collaborazione. Nella specie, la disciplina dei piani di rientro e dei connessi commissariamenti è improntata a un costante confronto collaborativo tra il livello statale e quello regionale, la cui sede di elezione è rappresentata dall'azione congiunta del Comitato paritetico e del Tavolo tecnico regionali, istituiti dagli artt. 9 e 12 dell'intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005: organismi la cui stessa composizione, improntata a una compenetrazione tra la componente statale e quella regionale, garantisce di per sé il pieno coinvolgimento della Regione in merito all'analisi dell'andamento del proprio piano di rientro. Deve, del resto, considerarsi che le facoltà di audizione e partecipazione della Regione non si estendono all'individuazione nominativa del commissario e del subcommissario, la cui scelta spetta in via esclusiva al Governo. ( Precedente citato: sentenza n. 56 del 2018 ). L'attuazione del piano di rientro delimita temporalmente i compiti commissariali in una dimensione teleologica; con la conseguenza, della legittimità - ed anzi della necessità - della continuità dell'azione del commissario, le cui funzioni, come specificate dai programmi operativi, devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali. ( Precedente citato: sentenza n. 266 del 2016 ).

Massima n. 43663

Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Calabria, in relazione al «telegramma urgentissimo» del 6 dicembre 2018, di invito del Presidente della Giunta regionale a partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018, e alla delibera di nomina del commissario ad acta e del subcommissario per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Calabria, adottata dal Consiglio dei ministri in pari data, non è accolta la richiesta della Regione di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 88 e 88- bis , della legge n. 191 del 2009 poiché, contrariamente a quanto dedotto, la normativa citata non prevede una prosecuzione del commissariamento sine die , ma consente il ritorno alla gestione ordinaria una volta raggiunti gli obiettivi del piano di rientro.

Massima n. 43664

Dichiarato non fondato, in ogni sua parte, il ricorso per conflitto tra enti proposto dalla Regione Calabria, in relazione al «telegramma urgentissimo» del 6 dicembre 2018, di invito del Presidente della Giunta regionale a partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018, e alla delibera di nomina del commissario ad acta e del subcommissario per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Calabria, adottata dal Consiglio dei ministri in pari data, risulta assorbita l'istanza di sospensione degli atti impugnati.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spettava allo Stato e, per esso, al Consiglio dei ministri nominare il commissario ad acta e il subcommissario per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, nella riunione del 7 dicembre 2018.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2019.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 3 luglio 2019ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio per conflitto di attribuzione tra enti proposto dalla Regione Calabria, con ricorso notificato il 15 gennaio 2019, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, per l'annullamento, previa declaratoria di non spettanza allo Stato, del telegramma "urgentissimo" del 6 dicembre 2018, contenente l'invito del Presidente della Giunta regionale a partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018, e della delibera del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018, avente ad oggetto la nomina del commissario ad acta e del subcommissario per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Calabria (Reg. Confl. Enti n. 1 del 2019).Rilevato che, come sottolineato dalla Regione Calabria nella memoria integrativa depositata in data 12 giugno 2019, il ricorso da essa proposto è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in data 15 gennaio 2019, sia all'indirizzo della Presidenza del Consiglio, sia all'indirizzo dell'Avvocatura generale, previa attestazione di conformità;che è seguita ulteriore notificazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri dello stesso atto, a mezzo ufficiale giudiziario, il 18-22 gennaio 2019;che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito con atto depositato il 1° marzo 2019.Considerato che la Regione ha eccepito la tardività della costituzione del Presidente del Consiglio rispetto alla notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata (PEC);che la notificazione a mezzo PEC, prevista dal Codice del processo amministrativo, non è allo stato applicabile nel giudizio di costituzionalità;che rispetto alla successiva notificazione a mezzo ufficiale giudiziario la costituzione della Presidenza del Consiglio dei ministri è tempestiva.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara ammissibile la costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.F.to Giorgio Lattanzi, Presidente

Testo integrale

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