Corte costituzionale

Ordinanza n. 17/2019

Corte cost., ord. 8 febbraio 2019, n. 17

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
17/2019
Data di deposito
8 febbraio 2019
Data di decisione
10 gennaio 2019
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:17

Massime

Massima n. 41931

È dichiarato inammissibile - per difetto di menomazione delle attribuzioni costituzionali della minoranza qualificata di senatori, per carenze dell'atto introduttivo del gruppo parlamentare e per carenza di violazioni manifeste delle prerogative costituzionali del singolo parlamentare - il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso da Andrea Marcucci e altri 36 senatori, in qualità di minoranza qualificata, del gruppo parlamentare "Partito democratico", nonché a titolo individuale, nei confronti del Governo, del Presidente della Commissione Bilancio del Senato, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, del Presidente e dell'Assemblea del Senato della Repubblica, in relazione all'iter di approvazione del disegno di legge di bilancio 2019, mediante emendamento governativo interamente sostitutivo (c.d. maxi-emendamento) su cui è stata posta la questione di fiducia. Non può ritenersi legittimata a sollevare conflitto di attribuzioni la minoranza di un decimo dei componenti del Senato, perché la quota di attribuzioni che la Costituzione conferisce a tale frazione del corpo dei parlamentari riguarda ambiti diversi da quelli oggetto del presente conflitto, per cui esse non risultano menomate e sono, financo, estranee rispetto alle censure. Né sussiste la legittimazione ad agire del gruppo parlamentare "Partito democratico", per l'assorbente ragione che manca, nel ricorso in esame, la necessaria indicazione delle modalità con le quali il gruppo avrebbe deliberato di proporre il conflitto. Infine, la carenza di violazioni manifeste delle prerogative costituzionali attribuite al singolo parlamentare nell'ambito della funzione legislativa determina l'inammissibilità del conflitto sollevato dai parlamentari uti singoli . Nel caso di specie, le modalità di svolgimento dei lavori parlamentari hanno aggravato gli aspetti problematici della prassi dei maxi-emendamenti approvati con voto di fiducia; ma neppure si può trascurare il fatto che i lavori sono avvenuti sotto la pressione del tempo dovuta alla lunga interlocuzione con le istituzioni europee, in applicazione di norme previste dal regolamento del Senato e senza che fosse stata del tutto preclusa una effettiva discussione nelle fasi precedenti su testi confluiti almeno in parte nella versione finale. In tali circostanze, non emerge un abuso del procedimento legislativo tale da determinare quelle violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei singoli parlamentari che assurgono a requisiti di ammissibilità nella situazione attuale. Ciò rende inammissibile il presente conflitto di attribuzione. Nondimeno, in altre situazioni una simile compressione della funzione costituzionale dei parlamentari potrebbe portare a esiti differenti. ( Precedente citato: ordinanza n. 280 del 2017 ). Nella giurisprudenza costituzionale la nozione di "potere dello Stato" ai fini della legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione, ex art. 37 della legge n. 87 del 1953, abbraccia tutti gli organi ai quali sia riconosciuta e garantita dalla Costituzione una quota di attribuzioni costituzionali o sia affidata una pubblica funzione costituzionalmente rilevante e garantita. ( Precedenti citati: sentenze n. 87 del 2012 e n. 88 del 2012; ordinanza n. 17 del 1978 ).

Massima n. 41932

La presentazione di maxi-emendamenti approvati attraverso il voto della questione di fiducia rappresenta, in particolare per l'approvazione delle manovre di bilancio, una prassi consolidata nel tempo, della quale tuttavia la Corte costituzionale ha già segnalato gli effetti problematici. Dal "voto bloccato" determinato dalla questione di fiducia derivano, ai sensi delle vigenti procedurali parlamentari, la preclusione alla discussione dei singoli aspetti della disciplina e l'impossibilità di intervenire sul testo presentato dal Governo. Se è vero che una perdurante usanza costituisce un fattore non privo di significato all'interno del diritto parlamentare, ciò non può giustificare qualunque prassi si affermi nelle Camere, anche contra Constitutionem ma, al contrario, occorre arginare quegli usi che conducono a un progressivo scostamento dai principi costituzionali, per prevenire una graduale ma inesorabile violazione delle forme dell'esercizio del potere legislativo. ( Precedente citato: sentenza n. 32 del 2014 ).

Massima n. 41933

Al singolo parlamentare spettano, in quanto rappresentante della Nazione, una serie di prerogative diverse e distinte da quelle che gli sono riconosciute in quanto componente dell'assemblea. Esse, connesse all'esercizio del libero mandato parlamentare, sono riconducibili, nell'ambito della funzione legislativa, ai diritti di parola e di proposta, che comprende il potere di iniziativa legislativa e quello di proporre emendamenti, e di voto. È in tali attribuzioni, da esercitare in modo autonomo e indipendente, non rimuovibili né modificabili a iniziativa di altro organo parlamentare, che il singolo parlamentare esprime quella volontà, in sé stessa definitiva e conclusa che ne determina, in riferimento al requisito soggettivo per l'instaurazione del conflitto tra poteri dello Stato, l'inclusione tra i poteri legittimati. ( Precedenti citati: sentenze n. 87 del 2012, n. 88 del 2012, n. 69 del 2009, n. 502 del 2000, n. 379 del 1996 e n. 13 del 1975; ordinanze n. 181 del 2018, n. 163 del 2018, n. 277 del 2017, n. 225 del 2001, n. 177 del 1998, n. 1150 del 1988, n. 17 del 1978, n. 171 del 1997, n. 229 del 1975, n. 228 del 197 e n. 9 del 1970) . I singoli parlamentari sono organi-potere, titolari di distinte quote o frazioni di attribuzioni costituzionalmente garantite, rispetto alla cui lesione o usurpazione da parte di altri organi parlamentari devono potersi rivolgere al giudice costituzionale. Il rispetto del principio di autonomia delle Camere, per cui ad esse va riconosciuto un ampio margine di apprezzamento nell'applicazione delle regole parlamentari, esige che la legittimazione attiva del singolo parlamentare sia rigorosamente circoscritta, sotto il profilo oggettivo, ai vizi che determinano violazioni manifeste delle sue prerogative costituzionali, le quali siano rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione: ne deriva che, ai fini dell'ammissibilità del conflitto, il singolo parlamentare deve allegare e comprovare una sostanziale negazione o un'evidente menomazione della funzione costituzionalmente attribuita. ( Precedenti citati: sentenze n. 262 del 2017 e n. 379 del 1996 e n. 9 del 1959; ordinanza n. 149 del 2016 ) .

Massima n. 41934

Il ruolo che la Costituzione riserva al Parlamento nel procedimento di formazione delle leggi deve essere rispettato nel suo significato sostanziale, in quanto l'attribuzione della funzione legislativa alle due Camere e i principi relativi all'esame, in commissione e in assemblea, dei progetti di legge e alla loro votazione - articolo per articolo e sul testo finale - sono volti a consentire a tutte le forze politiche, sia di maggioranza sia di minoranza, e ai singoli parlamentari, di discutere e di collaborare cognita causa alla formazione del testo. Tali esigenze si impongono, in particolare, per l'approvazione della legge di bilancio -la cui centralità conferma la natura di "bene pubblico" del bilancio - che, nella sua nuova veste sostanziale, rappresenta il principale strumento di decisione sulla contribuzione dei cittadini alle entrate dello Stato e sull'allocazione delle risorse pubbliche nonché il riferimento per la verifica dei risultati delle politiche pubbliche. ( Precedenti citati: sentenze n. 61 del 2018, n. 247 del 2017, n. 80 del 2017 e n. 184 del 2016 ).

Massima n. 41935

Dichiarato inammissibile - per difetto di menomazione delle attribuzioni costituzionali della minoranza qualificata di senatori, per carenze dell'atto introduttivo rispetto al gruppo parlamentare e per carenza di violazioni manifeste delle prerogative costituzionali del singolo parlamentare - il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'iter di approvazione del disegno di legge di bilancio 2019, promosso da Andrea Marcucci e altri 36 senatori, nei confronti del Governo, del Presidente della Commissione Bilancio del Senato, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, del Presidente e dell'Assemblea del Senato della Repubblica, si rende superfluo l'esame degli altri profili del conflitto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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