Corte costituzionale
Ordinanza n. 107/2019
Corte cost., ord. 2 maggio 2019, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 107/2019
- Data di deposito
- 2 maggio 2019
- Data di decisione
- 17 aprile 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:107
Parametri
- art. 32, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 40662
È disposta (su istanza della Regione Lombardia) la correzione delle omissioni materiali contenute nel dispositivo della sentenza n. 9 del 2019, che - solo per evitare fraintendimenti sulla portata della adottata declaratoria di illegittimità costituzionale - è così sostituito: "1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera b ), della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 36 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione), nella parte in cui introduce il comma 1- quater nell'art. 13 della legge della Regione Lombardia 1° febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera d ), numero 9), della legge reg. Lombardia n. 36 del 2017, nella parte in cui introduce il comma 6- ter nell'art. 4 della legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale).".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che nella sentenza n. 9 del 2019 il dispositivo sia così sostituito:
«1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 36 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione), nella parte in cui introduce il comma 1-quater nell'art. 13 della legge della Regione Lombardia 1° febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera d), numero 9), della legge reg. Lombardia n. 36 del 2017, nella parte in cui introduce il comma 6-ter nell'art. 4 della legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale).».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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