Corte costituzionale
Ordinanza n. 181/2018
Corte cost., ord. 27 luglio 2018, n. 181
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 181/2018
- Data di deposito
- 27 luglio 2018
- Data di decisione
- 4 luglio 2018
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:181
Massime
Massima n. 40206
È dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della legge n. 52 del 2015, e relativo iter di approvazione, e della legge n. 165 del 2017, e relativo iter di approvazione, promosso da Felice Carlo Besostri e altri soggetti, sia cittadini elettori che parlamentari in carica nella XVII legislatura. Sotto il profilo soggettivo, le numerose censure contenute nel ricorso sono riferite indistintamente a tutti i ricorrenti, una parte dei quali, tuttavia, si presenta nella veste di semplice cittadino elettore, mentre altri ricorrono nella loro qualità di cittadini elettori e, insieme, di parlamentari, alcuni dei quali deputati e altri senatori. Anche sotto il profilo della legittimazione passiva, il conflitto si rivolge cumulativamente avverso una pluralità di soggetti, (contro le Camere che hanno approvato le leggi elettorali «e, ove occorra», il Governo che ha posto più volte la questione di fiducia, nonché, in qualche passaggio, anche contro i Presidenti delle due Camere che l'hanno ammessa), senza operare distinzioni a seconda dei ricorrenti e delle censure. Di conseguenza, la prospettazione dei ricorrenti è resa incerta dal carattere cumulativo e congiunto del ricorso e dalla circostanza che le censure in esso contenute sono presentate senza considerazione della diversità delle rispettive qualificazioni. ( Precedente citato: ordinanza n. 277 del 2017 ). Ai fini della ammissibilità del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato non è sufficiente censurare l'illegittimità costituzionale dell'atto impugnato, ma occorre che il ricorrente individui con chiarezza la sfera di potere asseritamente lesa, avendo cura di motivare la ridondanza delle asserite violazioni dei principi costituzionali invocati sulla propria sfera di attribuzioni costituzionali, a difesa della quale la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi. ( Precedente citato: ordinanza n. 280 del 2017 ). Il singolo cittadino elettore non è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione, non essendogli conferita, in quanto singolo, alcuna attribuzione costituzionalmente rilevante. ( Precedente citato: ordinanza n. 277 del 2017 ). Il singolo parlamentare non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti dell'esecutivo, pur restando impregiudicata la questione se in altre situazioni siano configurabili attribuzioni individuali di potere costituzionale, per la cui tutela egli sia legittimato a ricorrere allo strumento del conflitto tra poteri dello Stato; deve inoltre escludersi che un membro di uno dei due rami del Parlamento possa lamentare la violazione del procedimento parlamentare svoltosi presso l'altro ramo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 163 del 2018, n. 277 del 2017 e n. 177 del 1998 ).
Massima n. 40207
Dichiarato inammissibile - per molteplici vizi dell'atto introduttivo - il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della legge n. 52 del 2015, e relativo ite r di approvazione, e della legge n. 165 del 2017, e relativo iter di approvazione, promosso da Felice Carlo Besostri e altri soggetti, sia cittadini elettori che parlamentari in carica nella XVII legislatura, resta assorbito l'esame di ogni altro profilo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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