Corte costituzionale
Sentenza n. 140/2017
Corte cost., sent. 14 giugno 2017, n. 140
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 140/2017
- Data di deposito
- 14 giugno 2017
- Data di decisione
- 10 maggio 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:140
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 65, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 67, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 61, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 49, lett. b), legge n. 232 del 11 dicembre 2016
- art. 1, comma 66, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 68, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 69, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 638, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 49, lett. a), legge n. 232 del 11 dicembre 2016
Parametri
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 37, statuto regione Sicilia
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
Massime
Massima n. 40732
In presenza di ius superveniens modificativo della legge impugnata in via principale, il trasferimento delle questioni di legittimità costituzionale sul nuovo testo delle disposizioni censurate è consentito se le modifiche hanno contenuto marginale, non alterano il portato precettivo rilevante ai fini del decidere e ne lasciano immutato il verso non satisfattivo delle richieste del ricorrente. (Nella specie, le questioni proposte dalla Regione Siciliana avverso l'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 208 del 2015 sono trasferite sul testo di esse modificato dall'art. 1, comma 49, lett. a e b, della legge n. 232 del 2016, avendo quest'ultima provveduto unicamente a variare la platea dei destinatari delle misure fiscali contestate dalla ricorrente).
Massima n. 40733
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta per asserita carenza di interesse della ricorrente Regione Siciliana alla caducazione dell'art. 1, commi 61 e 67, della legge n. 208 del 2015, poiché non v'è dubbio che le disposizioni impugnate - disponendo una riduzione dell'aliquota dell'IRES e consentendo di dedurre da essa gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società copogruppo di gruppi assicurativi - possano produrre, seppur con decorrenza dal 2017, una complessiva riduzione del gettito di determinati tributi erariali, e ciò è sufficiente per riconoscere a dette previsioni un effetto potenzialmente lesivo sul bilancio della ricorrente, in ragione della sua compartecipazione al gettito di tali tributi contemplata dallo statuto speciale. ( Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2013 e n. 241 del 2012 ).
Massima n. 40734
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Siciliana in riferimento agli artt. 36 e 37 dello statuto reg. Siciliana, all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, nonché al principio di leale collaborazione - dell'art. 1, commi 61 e 67 [quest'ultimo nel testo modificato dall'art. 1, comma 49, lett. b), della legge n. 232 del 2016], della legge n. 208 del 2015, i quali prevedono, a far data dal 2017, una riduzione (dal 27,5 al 24 per cento) dell'aliquota sull'imposta regionale sul reddito delle società (IRES) e la deducibilità (nei limiti del 96 per cento ) degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione, dalle società capogruppo di gruppi assicurativi e dalle società di gestione dei fondi comuni di investimento. Posto che lo statuto speciale non assicura alla Regione Siciliana una garanzia quantitativa di entrate e che lo Stato - nel modificare, diminuire o persino sopprimere i tributi erariali - esercita legittimamente una propria prerogativa esclusiva, come tale esente dalle procedure di leale collaborazione, la dimostrazione che le rimodulazioni delle entrate tributarie ledono gli equilibri del bilancio regionale rimane a carico della Regione ricorrente, e va operata attraverso un raffronto complessivo, su base quantitativa e temporalmente adeguata, tra le risorse disponibili e il fabbisogno di copertura delle passività, che vanno in scadenza nei pertinenti esercizi. Nel caso in esame, la ricorrente non ha dimostrato, come era suo onere, che la riduzione del gettito di un singolo tributo e la sua interrelazione con misure di contenimento della spesa abbiano inciso sull'equilibrio complessivo del bilancio regionale e, quindi, pregiudicato gravemente lo svolgimento delle funzioni della Regione; né a tal fine sono sufficienti le osservazioni contenute nella pronuncia della Corte dei conti, sezioni riunite in sede di giudizio di parifica del rendiconto della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014, in quanto tale atto si riferisce a un periodo temporale antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni impugnate (2017) e, per di più, riguarda il differente tema della gestione degli accantonamenti da parte dello Stato. ( Precedente citato: sentenza n. 188 del 2016, sulla sufficienza probatoria, in quel caso ravvisata, degli accertamenti della Corte dei conti in sede di parifica del rendiconto a dimostrare la lesione dell'autonomia regionale ). In tema di leggi produttive di una riduzione del gettito di tributi erariali di competenza regionale, va ribadito che lo Stato può legittimamente variare la disciplina dei tributi erariali, incidere sulle aliquote e persino sopprimerli, in quanto essi rientrano nell'ambito della sua sfera di competenza esclusiva, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., con conseguente inapplicabilità delle procedure di leale collaborazione fra Stato e Regioni. Anche alla luce del ritardo del legislatore nell'assicurare un sistema di finanziamento interamente coordinato con il riparto delle funzioni, l'intervento del legislatore statale non deve, tuttavia, determinare una riduzione di entità tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali o da produrre uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 29 del 2016, n. 89 del 2015, n. 97 del 2013, n. 241 del 2012, n. 298 del 2009, n. 256 del 2007, n. 155 del 2006 e n. 138 del 1999; sentenze n. 97 del 2013, n. 241 del 2012 e n. 138 del 1999, in tema di federalismo fiscale ).
Massima n. 40735
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Siciliana in riferimento agli artt. 36 e 37 dello statuto reg. Siciliana, all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, nonché al principio di leale collaborazione - dell'art. 1, commi da 65 a 69 [per i commi 65 e 67 nel testo modificato dall'art. 1, comma 49, lett. a) e b), della legge n. 232 del 2016], in combinato disposto con il comma 638, della legge n. 208 del 2015, i quali introducono, a far data dal 2017, un'addizionale all'imposta regionale sul reddito delle società (IRES), pari al 3,5 per cento, per gli enti creditizi e finanziari (escluse le società di gestione dei fondi comuni di investimento) e per la Banca d'Italia, dettandone le modalità di applicazione per i soggetti che hanno optato per la tassazione di gruppo o per il regime della trasparenza fiscale. Contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente, le disposizioni impugnate non introducono in favore dello Stato una specifica riserva del maggior gettito spettante alla Regione Siciliana per effetto del previsto aumento dell'aliquota IRES, poiché nulla dispongono in merito alla sua spettanza ovvero alla destinazione al Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), sicché il maggior gettito dell'addizionale andrà utilmente computato ai fini della quota spettante alla Regione Siciliana a titolo di compartecipazione ai tributi erariali, secondo le previsioni statutarie.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 61 e 67, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promosse, in riferimento agli artt. 36 e 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 65 a 69, in combinato disposto con l'art. 1, comma 638, della legge n. 208 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 36 e 37 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, in relazione all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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