Corte costituzionale

Sentenza n. 128/2017

Corte cost., sent. 26 maggio 2017, n. 128

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
128/2017
Data di deposito
26 maggio 2017
Data di decisione
10 maggio 2017
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:128

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 586, legge n. 208 del 28 dicembre 2015

Parametri

  • art. 17, lett. b), statuto regione Sicilia
  • art. 20, statuto regione Sicilia
  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 43, statuto regione Sicilia
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965

Massime

Massima n. 40665

È dichiarata inammissibile, per inapplicabilità della norma impugnata alla Regione ricorrente, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Siciliana in riferimento agli artt. 17, lett. b), 20, 36 e 43 dello statuto reg. Siciliana e in relazione all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 - dell'art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015, secondo cui gli indennizzi dovuti in base alla legge n. 210 del 1992 alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001 e demandati alle Regioni, vengono anticipati dalle Regioni stesse, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute. La norma impugnata presuppone che si tratti di compiti amministrativi già demandati alle Regioni e, pertanto, non è applicabile alla Regione Siciliana, nella quale, non essendo ancora state adottate le norme di attuazione previste dall'art. 10 del d.lgs. n. 112 del 1998 a tutela delle autonomie speciali, l'erogazione di tali provvidenze assistenziali resta direttamente affidata al Ministero della salute, che la effettua a valere sui propri capitoli. ( Precedenti citati: sentenze n. 196 del 2015, n. 176 del 2012, n. 172 del 2010, n. 107 del 2009 e n. 290 del 2008 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 586, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promossa, in riferimento agli artt. 17, lettera b), 20, 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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