Corte costituzionale
Sentenza n. 10/2017
Corte cost., sent. 13 gennaio 2017, n. 10
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 10/2017
- Data di deposito
- 13 gennaio 2017
- Data di decisione
- 6 dicembre 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:10
Norme oggetto del giudizio
- Deliberazione Corte dei conti, sez. reg. di controllo n. 312 del 25 giugno 2015
Parametri
- decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- legge n. 213 del 7 dicembre 2012
- decreto del Presidente consiglio ministri del 21 dicembre 2012
- art. 1, decreto del Presidente consiglio ministri del 21 dicembre 2012
Massime
Massima n. 39293
Non è tardiva l'impugnazione per conflitto intersoggettivo dell'atto di spendita del potere contestato, che risulti non meramente consequenziale all'atto endo-procedimentale di natura istruttoria, a suo tempo non impugnato, del quale viene ora richiesto l'annullamento quale atto presupposto. (Nella specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto proposto dalla Regione Veneto avverso la deliberazione n. 312 del 2015 della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto - dichiarativa dell'irregolare rendicontazione delle spese del gruppo consiliare misto relative al primo trimestre dell'esercizio finanziario 2015 - con richiesta di annullare altresì la precedente deliberazione n. 251 del 2015, nella quale la medesima sezione aveva formulato osservazioni ai fini della regolarizzazione dei rendiconti). ( Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2016, n. 104 del 2016 e n. 130 del 2014 ).
Massima n. 39294
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per genericità delle censure - proposta dal resistente Presidente del Consiglio dei ministri nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto in relazione al controllo sui rendiconti delle spese del gruppo consiliare misto effettuato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 312 del 2015. Il ricorso regionale specifica sufficientemente che le spese oggetto di illegittimo controllo sarebbero quelle per il personale e per le attività di comunicazione anche via web .
Massima n. 39295
Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto in relazione alla deliberazione n. 312 del 2015 della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, dichiarativa dell'irregolare rendicontazione delle spese del gruppo consiliare misto relative al primo trimestre del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri per asserita mancanza di tono costituzionale della censura riguardante la presunta difformità dei criteri di controllo utilizzati dalla sezione regionale rispetto alla normativa che li prevede (d.l. n. 174 del 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 2012, e d.P.C.m. 21 dicembre 2012). Il tono costituzionale della censura sussiste, poiché la ricorrente lamenta che la sezione avrebbe esercitato non il controllo documentale ed esterno ad essa attribuito, bensì di inerenza delle spese all'attività istituzionale dei gruppi, in tal modo ledendo l'autonomia statutaria regionale, nonché quella del Consiglio regionale e dei gruppi medesimi. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la prospettazione dell'esercizio di un potere radicalmente diverso da quello attribuito dalla legge basta per conferire tono costituzionale ad un conflitto, in quanto integra un'ipotesi di lamentata carenza di potere in concreto incidente sulle prerogative costituzionali della ricorrente. ( Precedenti citati: sentenze n. 260 e n. 104 del 2016, n. 235 del 2015, n. 263 del 2014 e n. 137 del 2014 ).
Massima n. 39296
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di tono costituzionale - le censure del ricorso per conflitto di attribuzione, promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato avverso la deliberazione n. 312 del 2015 della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, relative alla rendicontazione per il primo trimestre 2015 delle spese per il personale e comunicazione anche via web, del gruppo consiliare misto. La ricorrente lamenta l'erroneo disconoscimento, da parte della sezione di controllo, della regolarità di specifiche spese, ma - come già sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale in ordine a censure di contenuto analogo, seppur riferite ad esercizi diversi - oggetto di simili doglianze non è l'invasione della sfera costituzionale della ricorrente, bensì la mera illegittimità della funzione esercitata, illegittimità da far valere innanzi alla giurisdizione comune. ( Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2016 e n. 104 del 2016 ). Per costante giurisprudenza, il tono costituzionale del conflitto sussiste quando le Regioni non lamentino una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali. Vanno, dunque, distinti i casi in cui la lesione derivi da un atto meramente illegittimo (la tutela dal quale è apprestata dalla giurisdizione amministrativa), da quelli in cui l'atto è viziato per contrasto con le norme attributive di competenza costituzionale (mentre non rileva che l'atto possa essere anche oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale). ( Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2016, n. 87 del 2015, n. 263 del 2014, n. 52 del 2013 e n. 137 del 2014 ).
Massima n. 39297
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di tono costituzionale - le censure del ricorso per conflitto di attribuzione, promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato avverso la deliberazione n. 312 del 2015 della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, relative alla richiesta di restituzione delle spese del gruppo consiliare misto irregolarmente rendicontate nel primo trimestre 2015, nonostante sia intervenuta una pronuncia del TAR Veneto volta a sospendere gli effetti dell'obbligo restitutorio e nonostante la normativa di riferimento disponga un effetto sospensivo conseguente all'impugnazione delle delibere della sezione regionale di controllo dinanzi ai competenti organi di giurisdizione. Quello che viene contestato dalla ricorrente non è tanto la spettanza del potere della sezione regionale di chiedere la restituzione delle somme, con le conseguenti ricadute sulle attribuzioni costituzionali del Consiglio regionale e dei gruppi consiliari, quanto, piuttosto, l'interpretazione degli effetti della sospensione delle procedure esecutive di recupero delle somme operata dal TAR.
Massima n. 39298
È dichiarato che spettava alla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, operare la verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Veneto sulla base dei criteri individuati dal d.P.C.m. 21 dicembre 2012, ed è respinto - per la parte in cui denuncia la natura non meramente documentale ed esterna del controllo - il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto avverso la deliberazione n. 312 del 2015 della medesima sezione. Da tale deliberazione - con cui è stata dichiarata l'irregolarità, nei limiti e per gli importi in essa indicati, dei rendiconti presentati dal gruppo consiliare misto per il primo trimestre 2015 - emerge che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti si è attenuta ai principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, e nelle linee guida dettate dal suddetto d.P.C.m., svolgono un controllo finalizzato ad accertare la conformità delle spese rendicontate ai criteri di veridicità e correttezza contenuti nelle linee guida, senza travalicare nel merito. Secondo la giurisprudenza costituzionale, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari - attribuito alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti dall'art. 1, comma 11, del d.l. n. 174 del 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 2012 - si sostanzia in un giudizio di conformità dei rendiconti alle prescrizioni dettate dallo stesso art. 1 e, quindi, ai criteri contenuti nelle linee guida adottate dal d.P.C.m.. 21 dicembre 2012, tra i quali figurano la veridicità e correttezza delle spese (da intendersi, la prima come corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute, e la seconda come coerenza delle spese stesse con le finalità previste dalla legge, con l'ulteriore puntualizzazione che ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo). Detto controllo, se da un lato non comporta un sindacato di merito sulle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi consiliari, dall'altro non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della coerenza delle spese con le finalità previste dalla legge. ( Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2016, n.104 del 2016 e n. 263 del 2014 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le censure del ricorso per conflitto di attribuzione, promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione alla deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, del 25 giugno 2015, n. 312, relative alla richiesta di restituzione delle somme non regolarmente computate, nonché alla rendicontazione delle spese per il personale e per l'attività di comunicazione anche via web;
2) respinge per il resto il ricorso, dichiarando che spettava alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, operare la verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Veneto sulla base dei criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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